L"effettuazione dell"inventario è adempimento importante soprattutto per il chiamato all"eredità che, a qualsiasi titolo, sia nel possesso di beni ereditari: egli deve, infatti, fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità perché, altrimenti, trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
A completamento di quanto spesso precedentemente affermato – cfr., da ultimo, il paragrafo 4.2., capitolo quarto, del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015 -, si tenga altresì conto che:
in tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art 485, comma 1, c.c. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga (Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2033, GCM, 2010, 1, 125);
il decreto, con il quale il Trib. rigetti l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost. (e il ricorso sarebbe, pertanto, dichiarato inammissibile), in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso - privo di un vero e proprio contraddittorio - e
"non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c." (Cass., sez. II, 8 febbraio 2010, n. 2721, GCM, 2010, 2, 166);
parallelamente, anche il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 c.p.c.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria e quindi
"privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost." (Cass., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 922, GCM, 2010, 1, 73);
è, da ultimo, inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi, facendo valere la qualità di erede universale del "de cuius" e lamentando un pregiudizio per i propri diritti successori, impugni l'ordinanza con cui il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti presidenziali di reiezione dell'istanza volta alla revoca del decreto che aveva ordinato ad altro soggetto, istituito erede con precedente testamento, la formazione dell'inventario e del provvedimento che aveva concesso una proroga per ultimarlo (Cass., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 922, FI, 2010, 6, I, 1806).