La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, ad esempio, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità (così Cass. civ., Sez. II, 19/03/2018, n. 6747, CED Cassazione, 2018); d’altro canto, a tal proposito, l'esistenza di successibili per diritto di rappresentazione in luogo dell'indegno non costituisce circostanza di per sé idonea ad escludere l'interesse ad agire, per far pronunziare l'indegnità, di coloro che hanno titolo di subentrare nell'asse ereditario in caso di rinuncia di detti successibili all'eredità (conforme: Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24252, CED Cassazione, 2016; cfr., amplius, Riccardo Mazzon, "Manuale Pratico per la successione ereditaria e le donazioni", seconda edizione, 2020).