-  Mazzon Riccardo  -  20/05/2013

SPOGLIO: REINTEGRAZIONE E OGGETTO VENUTO COMPLETAMENTE A MANCARE - RM

L'azione di reintegrazione ha come scopo quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente (e di restituire il possessore, che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa); ne consegue che, quando il bene, del cui recupero si tratti, sia venuto a mancare completamente, l'azione di reintegrazione non potrà essere proposta, proprio a causa dell'inesistenza del suo oggetto (inesistenza che il giudice dovrà accertare di ufficio, anche in mancanza di una eccezione del convenuto).

Peraltro, quando non di distruzione si tratti, ma di mera modificazione, suscettibile di rimessa in pristino,

"l'azione di reintegrazione non è configurabile quando la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e più non sia in rerum natura, difettando il presupposto per il ripristino della precedente situazione possessoria, ma non anche quando si tratti di mera modificazione, di per sè reversibile, apportata dallo spogliatore alla cosa sottratta all'altrui possesso, come nel caso di innovazione relativa ad un bene immobile, che è sempre suscettibile di rimessione in pristino" Cassazione civile, sez. II, 03/07/1996, n. 6057 Savaglia c. Sicuso Giust. civ. Mass. 1996, 936 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

l'azione de qua sarà sempre esperibile, non potendo certo trovare ostacolo nell'eventuale onerosità delle opere necessarie all'attuazione dell'ordine di ripristino medesimo:

"l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in sede di accoglimento dell'azione possessoria, può trovare ostacolo nella assoluta impossibilità della restitutio in integrum, non anche nell'eventuale onerosità delle opere necessarie ad attuarla, stante l'inapplicabilità del principio dettato dall'art. 2058 comma 2 c.c. con riguardo al diverso caso del risarcimento del danno in forma specifica" Cassazione civile, sez. II, 28/04/1986, n. 2935 Lucaccioni c. Blasi Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 4.

 

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I principi testé evidenziati sono stati applicati, in giurisprudenza, in un caso nel quale, oggetto dello spoglio fù una porzione di stabile demolito e poi ricostruito,

"nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l'azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria; l'ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all'instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza" Cassazione civile, sez. II, 20/03/2001, n. 3984 De Carlo c. Gentilesca Giust. civ. Mass. 2001, 531 Foro it. 2001, I,2224 

nonché, destando maggiori perplessità, in virtù dello speso concetto di impedimento alla reintegrazione, in una fattispecie avente per oggetto il completo riempimento di una fossa per l'irrigazione ed il correlativo spianamento del suolo:

"il completo riempimento di una fossa per l'irrigazione ed il correlativo spianamento del suolo, in modo da rendere impossibile l'individuazione della sua ubicazione, non costituisce una mera immutazione della cosa bensì la cessazione della sua esistenza in "rerum natura", e quindi ne impedisce la reintegrazione a termini dell'art. 1168 c.c.; questa, peraltro, non può trovare attuazione neppure con la previa ricostruzione della "res", sia perché la pronuncia ripristinatoria sarebbe condizionata al fatto futuro della ricostruzione, sia perché sarebbe posto in essere un "quid novi", e non si otterrebbe la restituzione della medesima "res", cui tende l'azione di spoglio" Cassazione civile, sez. II, 29/05/1978, n. 2701 Morittu e altro c. Spanu Riv. giur. edilizia 1979, I,556 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto.




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