La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è applicabile alla materia del lavoro, sicché, in suddetta materia, non resta sospeso neppure il termine concesso per opporsi al decreto ingiuntivo emesso:
"...l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (nella parte in cui esclude l'applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le controversie concernenti gli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e l'applicazione delle sanzioni civili in caso di inadempimento) si estende ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato versamento di contributi previdenziali (e conseguenti sanzioni civili); pertanto è inammissibile l'opposizione a D.I. proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni ex art. 641 c.p.c. ….". Tribunale Udine, 30 giugno 1992 Inps c. Soc. Udinese calcio Informazione previd. 1992, 954 (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010)