-  Santuari Alceste  -  04/05/2017

Società partecipate e assunzione del personale – Corte Conti Campania 56/17 – Alceste Santuari

L'art. 30 del d.lgs. 165/2001 non si applica al personale di società partecipata non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali.

Un sindaco ha chiesto alla Sezione regionale di controllo a) se sia possibile considerare quale dipendente pubblico di altra amministrazione unità di personale di società partecipata al 100% da un Ministero non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali pubbliche"; b) se sia possibile applicare al personale di società partecipata al 100% da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali, l"istituto dell"art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Con il parere n. 56 del 19 aprile 2017, la Sezione regionale di controllo per la Campania, in primis, richiama la deliberazione n. 9/2015 Qmig della Sezione Autonomie, che aveva sottolineato la inapplicabilità, al personale dei consorzi, delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità del personale e la riconducibilità "all"ambito privatistico delle questioni in materia di rapporto di lavoro o di attività a carattere imprenditoriale svolte dall'ente su un piano paritetico con i privati, rilevando, questo, ai fini dell"individuazione del giudice competente[…]".

In particolare, i giudici contabili si soffermano sulla nota questione delle reinternazionalizzazione dl personale, dalle società pubbliche alle amministrazioni pubbliche (socie). La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione citata, al riguardo, rilevava che la soluzione al problema "esubero personale delle società partecipate" non potesse essere trovata nel riassorbimento del personale in esubero nei ruoli dell"Ente partecipante.

Si ricorda che anche la Corte costituzionale si è espressa sul punto (cfr. C. cost. 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227 e, da ultimo, 30 gennaio 2015, n. 7), censurando quelle leggi regionali che consentono "i meccanismi di reinternalizzazione attraverso il passaggio automatico dall"impiego privato (società partecipata) a quello pubblico (Ente territoriale)", perché in tal modo si aggira l"art. 97 della Costituzione e, in particolare, la regola che condiziona l"acquisizione dello" status di dipendente pubblico" al previo esperimento di un pubblico concorso.

Come nel caso sottoposto all"attenzione della Sezione regionale, l"operazione di trasferimento di personale da una società partecipata ad un ente territoriale realizzerebbe un"ipotesi di «inquadramento riservato senza concorso» anche nei casi in cui il personale dipendente da una società partecipata "fosse stato assunto ab origine in seguito all"espletamento di una procedura selettiva equiparabile ad un concorso pubblico".

Da ultimo, i giudici contabili richiamano la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare, ai fini della materia oggetto di disamina, dall"art.19. "Gestione del personale" commi 1, 2 e 8. La Sezione ha segnalato che per la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica costituisce disciplina diversa rispetto al personale dell"impiego pubblico, in quanto diversa è l"identità di settore e differente è l"ambito operativo della disciplina della mobilità per il personale pubblico all"interno della Pubblica amministrazione recato dall"art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" (1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. (…)).

 

Ne discende – secondo i giudici contabili - che "l"art. 30 del d.lgs. 165/2001 non è in alcun modo applicabile in maniera generalizzata al settore del personale delle società a partecipazione pubblica, per il qual può operare solo nei ristretti ambiti soggettivi e oggettivi, legislativamente consentiti, di "reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati" e di "riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione".

E ciò, secondo la Sezione, non si inferisce soltanto dal "tenore letterale delle norme", ma "anche dall"esigenza di rispettare il divieto di attuare processi di mobilità fra la partecipata e l"Ente, onde evitare l"elusione dei vincoli alle assunzioni nonché dei principi costituzionali che garantiscono il percorso di accesso tramite concorso pubblico[…].

In ultima analisi, la "questione della riallocazione del personale delle società a partecipazione pubblica, assunto al di fuori del concorso o selezione pubblica, non può pertanto trovare soluzione nel riassorbimento del personale in esubero nei ruoli dell"Ente partecipante o di altro Ente pubblico".

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film