La recente pronuncia della Corte ha dichiarato la "manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e dell’art. 1, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe".