Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  23/08/2021

Rito unificato in materia di persone, minori e famiglia: un'importante opportunità di razionalizzazione e di semplificazione - Giuseppe Piccardo 

La bozza del progetto di riforma predisposta dalla Commissione tecnica presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, in materia di riforma del processo civile, consegnata alla Ministro della Giustizia Cartabia e che dovrebbe essere discussa in autunno nelle sedi parlamentari competenti, propone, tra l’altro, l’introduzione di un rito unificato in materia di persone, minori e controversie familiari, ivi compresi i procedimenti relativi agli status personali, innanzi ad un Giudice specializzato in tali materie.

L’annunciata riforma si propone, in particolare, di rendere più veloci i procedimenti che riguardano situazioni delicate  e incidenti sulla capacità delle persone; disposizioni normative specifiche sono dettate, altresì, per la trattazione dei giudizi che abbiano ad oggetto fenomeni di violenza di genere o domestiche.

In particolare, nel caso in cui non sia possibile definire la controversia con immediatezza, si prevede la possibilità di adozione di misure provvisorie e urgenti volte ad assicurare alle parti deboli del rapporto, quasi sempre le donne unitamente ai minori, una immediata protezione. La competenza per tali giudizi dovrebbe essere collegiale, con previsione di delega al Giudice Relatore sia per la fase istruttoria e di trattazione, sia per i suddetti provvedimenti urgenti e provvisori.

Il modello processuale pensato dalla Commissione Luiso dovrebbe consentire, tra l’altro, di definire già alla prima udienza i procedimenti di separazione e divorzio, all’interno dei quali non siano formulate domande accessorie.

Con riferimento al procedimento di divorzio a domanda congiunta delle parti, il Presidente del tribunale potrà procedere con la trattazione dell'udienza presidenziale, mediante deposito di note scritte. Infine, allo scopo di accelerare i procedimenti e per ridurne il numero, si è dettato un criterio di delega per l'abolizione dell'addebito, fatta eccezione in tutti i casi di violenza di genere o domestica. 

A sommesso avviso dello scrivente, il superamento del c.d “rito camerale”, che non offre adeguate garanzie di pieno contraddittorio alle Parti, in quanto eccessivamente “sommario”, nonché l’adozione di un unico rito, innanzi ad un Giudice specializzato, dovrebbe consentire una maggiore tutela di chi si trova a dover risolvere una controversia di carattere familiare in Tribunale.

Inoltre, l’adozione di più efficaci misure a protezione delle vittime di violenza familiare e domestica dovrebbe consentire all’Italia di colmare la grave lacuna dell’assenza di una tutela preventiva antiviolenza efficace, in conseguenza della quale il nostro Paese è stato condannato più volte dalla CEDU (in primis, caso Talpis v. Italia, sentenza CEDU 2.3.2017).

L’auspicabile incremento delle procedure stragiudiziali previsto dalla riforma, non può prescindere dal un sistema giudiziale efficiente; e ciò  proprio al fine di rendere le ADR un vero sistema alternativo di risoluzione delle controversie, sempre più praticato ed apprezzato, non solo in ottica meramente deflattiva dei procedimenti giudiziari, soprattutto in materia familiare e successoria, ove le vicende personali ed i rapporti familiari delle Parti emergono in modo preponderante, rispetto alle questioni giuridiche.

Inoltre, se a quanto sopra si affiancherà l’abolizione della giustizia parallela Tribunale Ordinario – Tribunale dei minori, nonchè un potenziamento delle funzioni del Giudice Tutelare, nella prospettiva di una maggiore funzione di indirizzo, anche collegialmente con professionisti e medici, e di realizzazione di un progetto di vita per le persone fragili, il sistema complessivo della tutela dei soggetti deboli acquisirebbe una diversa e più avanzata fisionomia.

Infine, sotto il profilo sostanziale, sarebbe  auspicabile che il legislatore intervenisse, a breve, anche separatamente dalla riforma del procedimento civile in materia di famiglia, minori e status delle persone, sulla questione della trasmissione del cognome materno e sul fine vita, come “raccomandato” dalla Corte Costituzionale in diverse occasioni, nonché sul delicato tema della revisione/abolizione dell’interdizione, con conseguente potenziamento dello strumento dell’amministrazione di sostegno, modellaabile sulle reali esigenze della persona ed applicabile  in tutti quei casi in cui ci si trovi innanzi a disabilità non gravi. 

Da ultimo, ma non per minore importanza, sarebbe davvero necessaria una revisione della materia delle successioni, con particolare riguardo alla quota di legittima, al fine di rendere maggiormente meritocratico  il sistema di devoluzione dei beni post mortem a parenti prossimi del defunto. Infatti, oggi, i legittimari, beneficiano dell’attivo ereditario per un mero automatismo di legge che, comunque, va precisato, ha un suo specifico fondamento storico, anche se non più in linea con gli odierni modelli familiari.

L’autunno è alle porte: si spera lo sia anche la discussione sull’annunciata riforma.




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