-  Redazione P&D  -  26/09/2015

RIFORMA DELLA P.A.: UN SILENZIO ASSENSO SUI GENERIS - Elena FERESIN

La legge n. 124 del 7 agosto 2015 intitolata "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"con l'art. 3 rubricato "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizipubblici" introduce nella legge 241/1990 e s.m.i.l'art. 17-bis.

Questa disposizione si aggiunge alla disciplina già presente in ordine ai termini infra-procedimentali contenuta negli artt. 16 e 17 della legge 241 citata, volta a fronteggiare il silenzio della pubblica amministrazione rispettivamente con il meccanismo del silenzio facoltativo e del silenzio devolutivo.

In particolare l'art. 16 prevede le modalità con le quali l'amministrazione procedente possa reagire dinnanzi al silenzio di altra amministrazione,deputata a svolgere attività consultiva sia obbligatoria che facoltativa,consentendole nel primo caso la formulazione di una richiesta per poter procedere senza attendere il parere rimasto inespresso,e nel secondo caso di procedere oltre senza richiesta alcuna (silenzio facoltativo).

Nell'art. 17 l'inosservanza del termine fissato per esprimere le valutazioni tecniche a favore dell'amministrazione procedente, autorizza quest'ultima a rivolgersi per il medesimo incombente ad altra amministrazione (silenzio devolutivo).

La novità rappresentata dall'art. 17-bis consiste nella formazione del silenzio-assenso alla scadenza del termine entro il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta è dovuto dalla pubblica amministrazione ad altra amministrazione procedente o a quest'ultima dal gestore di servizi o beni pubblici.

Parrebbe esserci una dilatazione (ulteriore rispetto alla generalizzazione dell'istituto avutasi con la legge n. 80 del 2005) dell'ambito applicativo del silenzio-assenso.

Fin ad oggi il meccanismo di semplificazione in parola ha regolamentato i rapporti pubblica amministrazione-privati.

Da adesso in poi sembrerebbe riguardare anche i rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i gestori di servizio beni pubblici.

Infatti, nella nuova disposizione viene utilizzata la locuzione amministrazione procedente(1° comma, I periodo)comprensiva fino a prova contraria dei procedimenti ad iniziativa di parte e di quelli ad iniziativa ex officio.

Pertanto, la tradizionale sequenza: a)istanza privata (portatrice dell'interesse legittimo pretensivo) b) scadenza del termine entro il quale l'amministrazione è tenuta (obbligatoriamente) a provvedere c) inerzia dell'amministrazione protratta oltre il predetto termine e d) effetti provvedimentali ex lege con consumazione del relativo potere pubblico, va rimodulata rispetto alla nuova forma di silenzio-assenso che parrebbe potersi formare anche nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio.

In questo caso lo spazio riservato ai privati - la cui iniziativa procedimentale è preclusa dalla natura officiosa del procedimento- potranno attivarsi in fase oppositiva, qualora il silenzio-assenso leda i loro legittimi interessi (si pensi al silenzio-assenso formatosi in una materia sensibile quale quella ambientale una volta decorso il termine di 90 giorni).

Inoltre, rimane da capire se vi sarà possibilità per l'amministrazione che era tenuta ad esprimere l'assenso, il concerto o il nulla osta di intervenire in autotutela, visto e considerato che il potere pubblico di cui risultano titolari porta una data di scadenza (30 o 90 giorni a seconda delle fattispecie), trascorsa la quale viene consentito all'amministrazione procedente di proseguire come se l'assenso, il concerto o il nulla osta in origine obbligatori(per esempio a tutela di un interesse ambientale) perdessero da un certo momento in poi qualsiasi rilevanza.

In ogni caso i confini del silenzio-assenso rimangono gli stessi: essi sono tracciati per un verso dall'altra fattispecie di silenzio significativo (silenzio diniego), dal silenzio rifiuto o inadempimento, dal silenzio rigetto e dalle fattispecie riconducibili all'art. 19 della legge 241 citata esportate dall'area provvedimentale-autorizzatoria in quella della liberalizzazione e dell'auto-responsabilizzazione del privato.

Inoltre il silenzio-assenso dell'art. 17-bissi forma con la predetta tempistica ordinaria di 30 giorni oppure con quella maggiorata di 90 giorni quando in gioco risultano esservi interessi particolarmente delicati quali la "tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,dei beni culturali e della salute dei cittadini".

Questi materie sensibili sono in parte si sovrapponibili con quelle del "patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità" di cui al 4° comma dell'art. 20, con la differenza che rispetto a queste ultime - relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e privati- non è possibile la formazione del silenzio-assenso.

A questo punto è evidente che il silenzio-assenso partorito dalla legge 124 citata sia assolutamente sui generis.




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