Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Francesco Bernicchi  -  14/02/2022

Revisione del processo penale e rapporto con decreto di archiviazione - Cass. Pen. 2933/2022

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. Seconda Penale n. 2933/2022) relativa al tema maggiormente procedimentale della revisione del processo penale e la legittimità dell’istanza a seguito del pervenimento di decreto di archiviazione.

Il fatto, in breve: la Corte d’appello di Messina dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta dagli avvocati degli imputati. Gli stessi, dunque, proponevano ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza della Corte siciliana articolando quattro motivi di ricorso.

In particolare, ciò che qui ci interessa, sono i primi due motivi di ricorso (simili tra lori):

si deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 630 e seguenti – infatti l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di revoca non avrebbe tenuto conto della “nuova prova” rappresentata dal decreto di archiviazione emesso nei confronti di Tizio imputato in un proc.to parallelo.

Per i difensori la ricorrenza di prova nuova consiste nel decreto di archiviazione perché emesso successivamente ed incidente sulla posizione dei condannati vista la diretta correlazione tra la condanna di Tizio e Caio ed il reato presupposto cioè la partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

 

I giudici di Piazza Cavour ritengono il ricorso manifestamente infondato: l’asserita violazione di legge nel non considerare nuova prova l’intervenuto decreto di archiviazione è insussistente.

 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito in tema di prove nuove rilevanti ex art. 630 che si possano annoverare quelle sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e scoperte dopo di questa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite e non valutate purché siano ammissibili.

 

La natura di atto “endo – procedimentale” del decreto di archiviazione che si caratterizza come decisione allo stato degli atti non irrevocabile è, ontologicamente, inconciliabile con il concetto di prova nuova.

Il provvedimento di archiviazione ha natura neutra, anteriore all’esercizio dell’azione penale e non suscettibile di passare in giudicato.

 

“La Seconda Sezione penale ha affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endo -procedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.”


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