Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  22/09/2021

Revenge porn - Claudia Trani

i. Introduzione e cenni legislativi

Nel 1997 i giudici della Corte federale della Pennsylvania vennero chiamati a pronunciarsi su due disposizioni di legge approvate per proteggere i minori da comunicazioni su Internet indecenti e palesemente offensive. Nel commentare le due norme, venne asserito che non è esagerato affermare che il contenuto di Internet è vario quanto il pensiero dell’uomo. 

Parole lungimiranti che mai come ora si sono rivelate attuali: la rete ci ha tolto le distanze e i tempi, facilitando gli scambi di qualunque natura anche quelli illeciti, di conseguenza il legislatore ha dovuto farne fronte con importanti modifiche sostanziali e procedurali del nostro ordinamento.

Per la fattispecie in considerazione, ha introdotto il reato di “revenge porn” all’art. 612ter c.p. rubricato Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Letteralmente revenge porn significa “vendetta pornografica” ma in senso generale si tratta di un reato alla minaccia o allo scambio di immagini piccanti attraverso l’uso della rete e senza il consenso della persona ritratta. 

Operando virtualmente risulta più semplice mettere in pericolo e danneggiare gravemente beni giuridici tutelati dalla stessa Costituzione, si pensi all’onore, alla reputazione finanche  alla salute e all’incolumità personale. 

Ci si chiede quali siano gli obblighi e la responsabilità del provider e se è tenuto al controllo di chi si serve della sua rete internet. I colossi tecnologici come es. Google si stanno adoperando per impedire o rimuovere di propria iniziativa eventuali contenuti illeciti quali  fake news, hate speech e lo stesso revenge porn ma in capo a loro non esiste alcun onere giuridico. La spiegazione di tale assenza sta nel rischio che un tale obbligo possa trasformarsi in una forma di censura privata. 

Questo orientamento è stato affermato in diverse occasioni dalla stessa C.CEDU ribadendo che le eccezioni nella libertà di espressione esigono un’interpretazione stretta (Riolo c. Italia, 2008). Il problema, pertanto, sta nel trovare una mediazione tra l’interesse del singolo a non venire danneggiato da contenuti illeciti e l’interesse del provider ad un’autoriduzione delle sue libertà costituzionalmente garantite, quali quella di espressione, di comunicazione, il diritto di cronaca, di critica e di satira.

Nella dottrina italiana si incontrano tre interpretazioni diverse relative all’esistenza o meno del dovere di vigilanza da parte dei provider sui contenuti pubblicati on line.

Secondo la prima teoria colui che fornisce servizi internet non è tenuto a controllare la liceità delle comunicazioni, messaggi, immagini trasmesse suo tramite, ma andrà condannato solo se veicolerà con dolo o colpa un comportamento atto al verificarsi dell’evento dannoso.

Se si opta invece per l’onere di vigilanza sulle pubblicazioni conto terzi, ci si troverà di fronte ad una forma di responsabilità oggettiva o per colpa ma solo se le comunicazioni necessariamente date al provider al fine di ottenere il collegamento, configurino esse stesse all’evidenza un illecito (Tribunale di Roma, ordinanza 22/03/1999).

Il terzo filone parte invece dal presupposto che l’attività del provider sia da considerarsi oggettivamente pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. e rilevabile da dati statistici, tecnici e di esperienza pratica, ne conseguirà l’obbligo di adottare la massima sicurezza per prevenire il fatto illecito.

ii. Profili psicologici dell’autore del delitto ex art. 612ter cp.

Analizzando l’art. 612ter c.p. il primo elemento da verificare, per catalogare la condotta illecita nel delitto in riferimento, è l’esplicitazione data dal legislatore nelle aree interessate dal revenge porn: intimità, sessualità, rapporti affettivi e termini quali pornografia, oscenità, comune senso del pudore.

L’art. 529 c.p. definisce osceni gli atti e oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore. Pudore è un concetto che si rifà a criteri storici e pertanto ha carattere mutevole nel tempo e nello spazio. Ma è anche quel senso di riserbo che si stringe attorno alla sessualità quale fenomeno riproduttivo, oltre ad essere tutto ciò che attiene alle manifestazioni della vita sessuale (Antolisei). Inoltre, ha un forte connotato psicologico ed è per questo che la sua violazione nuoce alla psiche, all’integrità fisica e alla quotidianità di chi ne subisce l’oltraggio.

Il revenge porn è una vendetta di cui l’autore si avvale per ripristinare il suo potere nella relazione di coppia, mettendo in rete immagini piccanti e non autorizzate. Viene inoltre messo a nudo non soltanto il corpo della vittima ma soprattutto il sentimento che l’aveva legata al partner a cui aveva spedito le foto e verso il quale nutriva una fiducia profonda.

La vendetta pornografica richiama alla mente il termine prostituta ovvero il mito di Afrodite, dea greca della bellezza e dell’amore, che veniva venerata con la festa dell’Afrodisiaco, celebrata in tutta la Grecia, durante la quale i rapporti sessuali con le sue sacerdotesse non erano altro che un’esplicitazione della sua adorazione.

Psicologicamente la vendetta pornografica è un tentativo di liberare l’Afrodite del Sé (J. Hillman: Figure del mito).

Il revenge porn è un sintomo della psicosi della follia rosa di Afrodite che, tramite la pornografia, fa perdere la ragione all’uomo il quale tenterà di riavere il posto che già occupava nell’animo altrui e che ora ha perso.

Lo psicologo Hillman continua spiegando come la sessualità è incontrollabile ed ingestibile pertanto l’artefice del revenge porn più tenta di moralizzarla e di renderla appassionante e pura, più la sua sessualità si esprime con potenza e brutalità e, in questa fattispecie di reato, il tutto avviene in forma virtuale on line.

La vendetta in rete è sicuramente facilitata dall’anonimato del suo autore che viene deresponsabilizzato per l’assenza dell’impatto visivo della vittima e contemporaneamente la deumanizza perché questa non ha modo di reagire.

La violenza del perpetratore è frutto di uno sforzo non riuscito di dimenticare un rapporto finito e, per farlo, tenterà di deteriorare il ricordo dell’intimità vissuta col partner esibendola a macchia di leopardo.

Si ricade nella locuzione occhio per occhio dente per dente per riuscire a resistere alla sconfitta subita.

iii. Le psicopatologie alla base del revenge porn: non solo desiderio di vendetta.

Da stime recenti, il 70% delle vittime è di sesso femminile (Accademia di psicologia.it, febbraio 2020) mentre l’Osservatorio Nazionale Adolescenza, nel 2018, ha evidenziato come il 6%  di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni ha l’abitudine di inviare via Internet proprie immagini a sfondo sessuale. 

Questi dati evidenziano quanto incida l’aspetto culturale nella psicologia dell’autore del reato: manca innanzitutto la percezione della gravità del comportamento lesivo e la consapevolezza che tutto resta indelebilmente in rete, esposto all’occhio di chiunque.

Spesso viene utilizzato il termine vendetta nell’esplicitazione del revenge porn, ma vendetta significa portare avanti il modello di reazione a qualcosa e pone una colpa nella persona che ne diventa vittima (L. Gasparrini).

Si crede che nel revenge porn il movente sia solo la vendetta ma non è sempre così perché spesso il potere si sostituisce alla vendetta. Avvalersi delle immagini del corpo è lo strumento tipico dell’esercizio del proprio potere su qualcun altro e, farlo in gruppo, permette di identificarsi reciprocamente” (L. Gasparrini). Si sfrutta l’immagine per compiacere sé stessi della supremazia in questo caso sul partner.

L’autore maschio è esso stesso una vittima, vittima del concetto di patriarcato che non gli permette di conoscere quanta soddisfazione e benessere psicologico ricaverebbe dallo distanziarsi dai ruoli predefiniti dagli schemi sociali, ed è per questo che lottare contro il revenge porn è una battaglia di civiltà (A. Colamedici, Il Sole24ore, 29 aprile 2020).

Però revenge è anche sinonimo di libertà di cui la persona si avvale per distruggere i diritti dei singoli, oltre a quelli sociali. E’ un sintomo psicologico che non va sottovalutato anzi va stimolato nel racconto ed ascoltato perché espressione dell’anima; per farlo sarà necessaria un’educazione (sessuale) che permetta di gestire l’incontrollabile e l’ingovernabile.

La negazione di libertà nell’uomo, secondo Freud, è assoluta ed è il risultato meccanico di impulsi che pervadono l’intera vita psichica dell’essere; è un concatenamento causale, continuo che può essere individuato con certezza solo se si analizzano i sentimenti provati dal deviato durante l’infanzia.

Si può allora parlare di un disturbo narcisistico su una personalità sofferente che pecca di egocentrismo smisurato e della necessità di un riconoscimento altrui.

E’ una persona con poca capacità affettiva, di povere relazioni interpersonali, manifesta una mancanza di empatia ed una continua ricerca di approvazione e ammirazione, è un narcisista ferito.

E’ possibile quindi affermare che nel revenge porn la personalità dell’autore è disturbata ed eccitata da una situazione di competitività, ha un Eros intrappolato da fattori culturali ed ambientali e il solo aiuto proficuo sarà un percorso di psicoterapia che lo porti ad esternare frustrazioni e violenza che lo ingannano e di cui non se ne rende conto.




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