-  Bernicchi Francesco Maria  -  27/04/2015

RESPONSABILITA' PENALE DA SINISTRO STRADALE E CONCORSO DI CAUSE- Cass. Pen. 16680/2015 - F.M. BERNICCHI

- Diritto penale

- Sinistro stradale e responsabilità penale

- Principi della sentenza Franzese sul nesso di causalità, applicati al concorso di cause nella causazione di un sinistro stradale mortale

 

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Penale, sentenza 10 marzo – 21 aprile 2015, n. 16680) relativa al tema del concorso di colpa nella causazione di un sinistro stradale e la conseguente responsabilità penale.

Il fatto, in breve: la Corte di Appello dell'Aquila, con sentenza del 24/01/2014, riformava la pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato dei casellario giudiziale, confermando però la condanna dell'imputato D.S.E. alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.

La Corte territoriale riteneva E.D.S. responsabile della morte di C.F. per aver proceduto ad una velocità non commisurata al centro abitato, al limite imposto, alla presenza di attraversamenti pedonali ed al fondo stradale bagnato per la pioggia, in occasione di un sinistro stradale avvenuto nel Comune di Giulianova.

In particolare, secondo la ricostruzione del sinistro operata nei gradi di merito, E.D.S. percorreva la strada alla velocità di km/h 85 circa quando C.F. si era immesso nell'incrocio dalla destra dell'automobilista senza dargli la precedenza; a seguito dell'impatto, il ciclista era finito sul cofano dell'autovettura e, dopo aver sfondato con la testa il parabrezza, era stato sbalzato in avanti unitamente al velocipede alla distanza di circa 24 metri dal punto d'urto, decedendo dopo qualche ora, mentre l'autovettura, dopo una marcia di 18 metri da tale punto, aveva iniziato una manovra di frenata lasciando tracce per m.17,55, oltre ad ulteriori m.9 prima di fermarsi ad una distanza di circa 44 metri dal punto d'urto.

L"imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando errata valutazione della responsabilità ed, in particolare, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 589 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità condividendo acriticamente le conclusioni del perito e svilendo di significato le valutazioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, senza dare conto della scelta operata.

In particolare, per quanto ci interessa, il ricorrente assume che la Corte non ha spiegato, in maniera idonea, per quali ragioni la consulenza tecnica di parte dovesse dichiararsi inattendibile ed ha ritenuto irrilevante il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro nonostante si trattasse di elemento in presenza del quale, anche con una velocità inferiore dell'autovettura, il sinistro non sarebbe stato evitato nè avrebbe avuto esiti meno gravi;

Per i giudici di Piazza Cavour, il ricorso è da ritenersi infondato.

La Corte territoriale ha, in primo luogo, spiegato le ragioni per le quali ritenesse di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il perito (che aveva calcolato la velocità dell'autovettura ìn km/h 85 sulla base di formule matematiche elaborate in materia) con preferenza rispetto alle valutazioni del consulente della difesa (che, secondo la Corte, aveva fornito elementi generici senza quantificare la velocità tenuta dall'imputato).

Per quanto concerne, poi, l'omessa valutazione della inevitabilità dell'evento con una condotta alternativa lecita si deve dare atto che si tratta di un passaggio logico-giuridico rinvenibile nel provvedimento impugnato, tanto nel punto in cui si è affermato che la conformazione della strada e dell'incrocio e la velocità tenuta dal velocipede avrebbero consentito all'automobilista l'avvistamento dell'ostacolo con anticipo tale da eseguire una manovra di emergenza, quanto nel punto in cui si è affermato, indicandone le ragioni, che ad una velocità più ridotta dell'autovettura sarebbero corrisposte conseguenze diverse.

Si tratta di argomentazione pienamente rispettosa del principio interpretativo affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138), secondo il quale il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma con minore intensità lesiva.

La sentenza impugnata ha, peraltro, correttamente applicato al caso concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355), si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865). Né nel ricorso risultano dedotti, come avrebbero dovuto essere nel rispetto dei principio di specificità dei motivi dettato, a pena di inammissibilità, dall'art.581 lett. c) cod. proc. pen., gli elementi di fatto dai quali si sarebbe dovuto desumere che, ove l'automobilista avesse tenuto un comportamento rispettoso della regola cautelare contestatagli, l'evento si sarebbe ugualmente verificato con le medesime modalità e conseguenze.
Alla luce di tali principi e delle ragioni poste a fondamento della decisione, risultano inconferenti le doglianze che si fondano sull'affermazione peritale secondo la quale, ad una velocità inferiore al limite massimo consentito, la collisione verosimilmente sarebbe stata evitata, trattandosi di affermazione che non ha costituito il presupposto argomentativo della pronuncia impugnata.
Come detto, per questo ed altri motivi, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

 




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