Chi voglia impiantare presso il confine macchinari per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Premesso che
"il calcolo delle distanze minime che le industrie insalubri (nella specie, una porcilaia) devono mantenere nei confronti delle abitazioni va effettuato dal confine del fabbricato industriale, e non da quello del terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi" Cons. st., sez. V, 20.10.78, n. 1041, CS, 1978, I, 1418; Ram, 1978, 949
la giurisprudenza (ma cfr. amplius, il trattato "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto), nel precisare che
"il fatto che il comune capoluogo di provincia abbia fissato, con propria deliberazione, il limite minimo di distanza dalle abitazioni delle industrie insalubri site fuori dal centro abitato è irrilevante al fine di ritenere vincolanti quelle distanze anche per gli altri comuni del circondario che non abbiano deliberato nello stesso senso" Cons. st., sez. V, 20.10.78, n. 1041, CS, 1978, I, 1418; Ram, 1978, 949
conferma, anche in materia di macchinari, il seguente principio,
"la disciplina delle distanze prevista per i macchinari pericolosi dall'art. 890 c.c. è collegata ad una presunzione assolta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre in difetto di una disposizione regolamentare si ha solamente una presunzione di pericolosità che può essere superata ove si dimostri che in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti può ovviarsi al pericolo di danno" Cass. 23.12.94, n. 11138, GCM, 1994, 12
già ricordato in via generale:
"il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino" Cass. 6.3.02, n. 3199, GCM, 2002, 399; RGE, 2002, I, 1073.