-  Redazione P&D  -  26/04/2015

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MOTIVARE LINCERTO FUTURO- CGA n 195/2015- Carmelo MICELI

- Mestiere di ciarlatano

- Obbligo di motivazione del divieto

- Necessità di una applicazione dichiarativa della norma

    La vicenda sottoposta all"esame dei giudici siciliani stuzzica nuove letture sull"incontro dei pubblici poteri con le future condotte. Non temete, non si tratta di affaticare la vostra analisi interpretativa, né di tediarvi su pruderie da intellettuali: semplicemente incuriosisce la singolarità della fattispecie, legata al consumo rivale tra programmazione dell"agire e magia misterica.

    L"intervento della sfera pubblica e privata sta ormai tutto nella linea della razionale efficienza: prima o poi si perde la linea e non si recupera più (ne sappiamo qualcosa ormai tutti noi cittadini, su cui ricadono le imperfezioni del mercato, come rischio morale o selezione avversa). Ebbene, proprio la perdita di razionalità, le dimissioni superstiziose dalla propria intelligenza, evocano il rigore del provvedimento prefettizio oggetto del giudizio. Alla base dell"atto di imperio, viene ad ancorarsi una lettura asettica dell"apparato normativo, che, con buona pace degli insegnamenti della dottrina tedesca, dimentica di trascorrere dalla regola al fatto e dal fatto alla norma. A mente della sentenza di appello, l"elenco "delle attività, che rientrano nell"esercizio del mestiere di ciarlatano tra cui è espressamente prevista quella di cartomante, non potrebbe essere valutato in maniera "evolutiva", in quanto il mestiere di cartomante, ragionevolmente indicato dalla norma, comporterebbe in ogni caso il rischio dell"approfittamento dell"altrui credulità con pregiudizio dei valori patrimoniali e personali dell"individuo". Da ciò, a dire del Collegio siciliano, nasce la necessità di un"applicazione quanto meno dichiarativa della norma, che fa gravare sull"ente l"indicazione della sola attività che intende reprimere, senza puntuali specificazioni che dovrebbero di regola corredare l"obbligo motivazionale dell"epifania del potere.

    La fretta quasi eventistica che connota l"incedere del decisum in argomento, sembra trovare giustificazione nel fatto che l"attività di cartomante ricompresa dall"art. 231 del Regolamento di esecuzione del TULPS tra quelle del ciarlatano non potrà mai assurgere a ranghi professionali meritevoli di protezione dell"ordinamento.

    Quindi, deviando rispetto alla sentenza di prime cure, il giudice d"appello ritiene che il Questore  non doveva valutare in concreto attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione,  l"ipotesi di ciarlataneria, essendo facilitato da una sorta di evidenza disponibile indotta dallo stile savonarola della norma astratta.

    Pur presentando profili di criticità sotto quest"ultimo aspetto, giacchè la norma pur se guidata da nobili intenti deve essere dimensionata sul caso concreto e rifuggire da applicazioni anonime, la decisione in commento offre spunti e senso del paradosso: l"essere presago dell"avvenire è ormai innaturale a fronte del buon andamento che numera i pubblici e i privati uffici, tradotti in indici di produttività e in misura del conseguimento degli obbiettivi.

    Ma ditemi: vedete sempre sfilare il potere pubblico sulle nostre vite con razionalità, sì da ricavarne il significato economico e amministrativo di risultanze contabilizzate? Già, eppure il salto nel buio dei derivati che ha portato al tracollo molte casse pubbliche sa anche di magia misterica che ha fatto leva sulla leggerezza e debolezza di creduloni: non so se trarne tristi presagi sulle oniriche gestioni pubblicistiche di cui talvolta abbiamo notizia dai giornali ma…concedetemi un"ultima battuta alla Benjamin Button: suppongo che tutto sia possibile..




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