-  Mazzon Riccardo  -  18/05/2017

Presupposti della condotta: la categoria vale anche nella dogmatica dell'illecito civile? - Riccardo Mazzon

Discorrendo di condotta si evidenziano lacune nel diritto civile e necessità di ricorrere, quale episodio di necessitata trasversalità, alla dogmatica penalistica: così, la condotta quale elemento del fatto materiale, unitamente a evento e nesso eziologico porta con sé la preliminarietà del concetto riguardante i c.d. presupposti della condotta.

La condotta, quale concetto giuridico generalmente utilizzato in ogni settore del diritto, non trova, ad oggi, esplicita definizione normativa, né in ambito civile, né in ambito penale.

Tuttavia, come più volte illustrato (per un approfondimento, si veda, recentemente, il volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" Riccardo Mazzon, Rimini 2014), essa rappresenta per certo un cardine insostituibile dell"intero sistema jus-penalistico, con evidenti ed ovvie ripercussioni in ordine all"esistenza di numerosissime teorie da sempre dirette a sviscerarne contenuti, funzioni e disciplina.

In ambito civile, più sobriamente, il concetto di condotta viene, piuttosto, richiamato ed utilizzato quale elemento d"analisi del fatto materiale, quasi ritenendo implicite e contenute naturalmente nel termine tutte le problematiche ad esso connesse:

"in tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex art. 2043 ss. c.c., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere" (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2013, n. 4043 Soc. Russello c. Soc. Milano assicur. e altro Giust. civ. Mass. 2013 cfr. anche Trib. Bologna, 25 novembre 2005, RIML, 2006, 3, 697).

Pare, invece, che la complessità delle problematiche sottese all"utilizzo pratico di tale concetto abbisognino, anche in ambito civile (si pensi, ad esempio, alla responsabilità in ambito di circolazione stradale), d"una trattazione robusta dell"istituto, trattazione che, accettato il parallelismo strutturale illecito civile/illecito penale, può essere senz"altro effettuata in senso generale, con valenza complessivamente da estendersi ad entrambi gli ambiti de quibus.

In effetti, in entrambi i settori (penale e civile) il fatto potrà essere tripartito ed analizzato nei suoi singoli elementi, ossia la condotta (che a sua volta potrà essere condotta attiva ovvero condotta omissiva), l"evento (ulteriormente precisato nella sua essenza naturalistica ovvero giuridica) e il nesso di causalità; nella nozione di fatto si comprende, infatti, il comportamento della persona, che può consistere nel fare oppure nel non fare, cioè in comportamenti commissivi od omissivi (questi ultimi rilevanti solo se c"è un preciso obbligo giuridico di attivarsi) nonché l"evento dannoso, cioè l"attuarsi di una situazione in senso sfavorevole al soggetto; tra l"atto e l"evento deve intercorrere un nesso di causalità giuridicamente rilevante:

"ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente" (Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8885 Soc. Imos c. Santangelo ed altro Giust. civ. Mass. 2010, 4, 538; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 aprile 2007, n. 621, TAR, 2007, 4).

Lo studio dell"elemento oggettivo potrà dunque essere ripartito in tre

diverse indagini:

1) la condotta;

2) l"evento;

3) il nesso di causalità.

E preliminare alla disamina dei tre elementi testé elencati dovrà essere, peraltro, anche in ambito civile, proprio l"individuazione dei cosiddetti presupposti della condotta.




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