-  Mazzon Riccardo  -  22/01/2013

POSSESSO E TUTELA: L'INDENNITA' DOVUTA PER I MIGLIORAMENTI - RM

Diversa, rispetto a quella prevista per le riparazioni (ordinarie  e straordinarie), è la disciplina dettata per la c.d. indennità di miglioramento ove, qualora quest'ultimo sussista al tempo della restituzione, anche il possessore di mala fede ha diritto all'indennità medesima:

"l'art. 1150 c.c., in tema di diritti del possessore ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa posseduta, si applica non solo nell'ipotesi in cui sia esercitata l'azione di rivendicazione nei confronti di chi possieda a titolo originario o per acquisto a non domino ma anche in tutti i casi in cui il possesso, acquistato a titolo derivativo, venga a cessare in conseguenza di annullamento, risoluzione, rescissione etc. di un atto traslativo del diritto di proprietà". Cassazione civile, sez. II, 11/03/1983, n. 1816 Comerci c. Michienzi Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 3 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011.

Se il possessore è di buona fede,

"ai fini della liquidazione dell'indennità per miglioramenti apportati dal possessore, la buona fede richiesta dall'art. 1150 c.c., non si identifica con la consapevolezza di essere proprietario del fondo sul quale si eseguano le migliorie, ma consiste nella consapevolezza di non ledere l'altrui diritto" Cassazione civile, sez. II, 23/07/1979, n. 4410 Strada e altro c. Tocchi Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7 "anche al fine dell'applicazione dell'art. 1150 c.c., sui criteri di liquidazione dell'indennità per migliorie, la buona fede nel possesso, che è presunta e basta che vi sia al tempo dell'acquisto, non richiede l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, ma si concretizza nel convincimento del possessore, non determinato da colpa grave, di poter esercitare sulla cosa le facoltà inerenti al diritto dominicale (od altro diritto reale) senza ledere la sfera giuridica altrui. Pertanto, la buona fede nel possesso non può essere esclusa per il solo fatto che la disponibilità del bene sia stata conseguita in forza di un rapporto costitutivo della mera detenzione, come il comodato, qualora vi sia stato un errore non gravemente colpevole sulla natura e gli effetti del rapporto stesso, sì da comportare la suddetta situazione psicologica" Cassazione civile, sez. III, 09/07/1982, n. 4091 Esposito c. Turco Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 7

l'indennità è pari all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti:

"il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori, non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, per cui la domanda giudiziale impedisce che tale diritto possa sorgere per l'incremento di valore dipendente da opere eseguite dopo la sua notifica. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che, con riguardo ad un bene immobile, aveva ritenuto il suo acquirente, che aveva agito per la risoluzione del relativo contratto di compravendita, possessore di mala fede dal momento stesso della proposizione della domanda)". Cassazione civile, sez. II, 25/09/1991, n. 10002 Teti c. La Scala Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 9

Qualora, invece, il possessore sia in mala fede, l'indennità

"il credito per l'indennità ex art. 1150 c.c. costituisce un credito di valore in quanto mira a reintegrare il patrimonio del possessore che ha eseguito i miglioramenti, onde il giudice è tenuto ad operarne la rivalutazione, tenuto conto della svalutazione monetaria" Cassazione civile, sez. II, 30/03/1995, n. 3792 Larice c. Ruoso Giust. civ. Mass. 1995, 739

sarà pari alla minor somma tra l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti e l'importo della spesa

"ai fine dell'applicazione del comma 3 dell'art. 1150 c.c. - in base al quale l'indennità per i miglioramenti recati alla cosa deve essere corrisposta, al possessore di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore - l'importo della spesa dei miglioramenti, in quanto diretto ad una reintegrazione patrimoniale, è debito non di valuta, ma di valore, per cui deve essere determinato dal giudice, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi sino al momento della liquidazione, anche d'ufficio e quindi indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato" Cassazione civile, sez. II, 18/11/1987, n. 8491 Casale c. Sillitti Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 11- conforme - Cassazione civile, sez. II, 08/11/1993, n. 11051 Cinili c. Galizi Giust. civ. Mass. 1993, fasc. 11 - Conforme - Cassazione civile, sez. II, 12/02/1993, n. 1784 Inzodda c. Mazzeo Giust. civ. Mass. 1993, 291

dal possessore sostenuta per quest'ultimi.

 




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