-  Foligno Emanuela  -  03/02/2017

Perdita di chance e danno da lucro cessante futuro in caso di lesioni stradali - Emanuela Foligno

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/10/2016 n° 20630

La terza Sezione della Cassazione torna ad occuparsi della liquidazione del danno da lucro cessante e da perdita di chance.

Nel caso approdato agli Ermellini un adolescente, promettente giocatore di calcio, è rimasto gravemente compromesso a seguito di un sinistro stradale.

In primo grado il Tribunale ha riconosciuto al minore circa due milioni di euro.

Tale decisione è stata impugnata dinnanzi alla Corte d"Appello sia per rappresentata erroneità nei criteri di calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa operati dal Giudice di merito che ha liquidato un importo corrispondente alla metà del presumibile ordinario cache di un calciatore professionista della serie A, sia per mancato riconoscimento del danno da perdita di chance.

La Corte d"Appello è stata, dunque, chiamata a decidere sulla correttezza della liquidazione del danno patrimoniale per lucro cessante nella misura dell"intero e non nella misura della metà del cache dei giocatori della serie A.

I Giudici d"Appello hanno confermato la pronunzia resa in primo grado. La vicenda approda in Cassazione.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile in sede di legittimità la richiesta dei ricorrenti di una nuova e differente valutazione dei fatti e confermano il criterio di calcolo liquidatorio svolto dai giudici di merito.

La Corte, nello specifico, ha concretamente valutato la giovane età del danneggiato (15 anni). Da questo punto di partenza ha dichiarato idoneo il calcolo della liquidazione della metà del reddito ordinario di un calciatore "adulto" della serie A  sul presupposto che  se l"adolescente fosse rimasto di salute integra, avrebbe ipoteticamente raggiunto quel livello di reddito (ovvero il livello di reddito di un calciatore adulto), non subito, ma solo dopo alcuni anni.

Attesa, dunque, la correttezza di tale impostazione, la Suprema Corte evidenzia che i Giudici di merito hanno correttamente liquidato il risarcimento spettante all"adolescente calcolato non sui redditi crescenti nel tempo, bensì in base ad un valore medio ex art. 1226 c.c., perché tale tipo di danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.

 

Per quanto concerne l"altra doglianza oggetto di impugnativa, e relativa al mancato riconoscimento da parte dei Giudici di merito dell"ulteriore danno da perdita della chance di successo professionale, gli Ermellini hanno chiaramente ribadito che tale posta risarcitoria è alternativa rispetto al danno patrimoniale da lucro cessante futuro per perdita del reddito e che il riconoscimento dell"uno esclude l"altro.

Ed infatti la vittima deve dimostrare di avere perduto un reddito che avrebbe ipoteticamente realizzato per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ovvero, qualora la vittima non fornisca tale dimostrazione, le spetterà il risarcimento del danno da perdita di chance.

Il Giudice di primo grado, infatti, avendo liquidato alla vittima il risarcimento del danno per perdita dei redditi futuri, non poteva tenere in considerazione il ristoro del danno da perdita di chance.

Ciò in quanto avrebbe realizzato una inammissibile duplicazione risarcitoria con conseguente arricchimento della vittima rispetto all"ipotesi di guadagni da redditi lavorativi in caso di integrità fisica, e non ristorato la stessa.

Si sarebbe, dunque, violato il fermo  principio secondo il quale il danneggiato deve essere integralmente risarcito, ma non arricchito dal risarcimento stesso.

Il ricorrente ha anche lamentato dinnanzi ai Supremi Giudici la mancata personalizzazione del risarcimento.

Gli Ermellini respingono seccamente tale doglianza ribadendo nuovamente l"inesistenza di pregiudizi non patrimoniali ontologicamente differenti tra loro, riconoscendosi l"unicità della categoria giuridica del danno non patrimoniale proprio per evitare una doppia valutazione, e quindi una duplicazione, di pregiudizi identici identificati con nomi diversi.

 

 

 

 




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