Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  02/03/2022

Omessa statuizione sulle spese di lite - conseguenze - Luca Trognacara

La Sesta Sezione della Cassazione accoglie il ricorso in cui viene dedotta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc per non avere il Giudice di Pace emesso alcuna statuizione in ordine alle spese di lite. 

Per la Cassazione l’omessa statuizione sulle spese di lite costituisce una lesione del diritto costituzionale pieno ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa. 

Il suindicato principio del tutto condivisibile è stato chiaramente affermato dalla  ordinanza della Cassazione n. 651 dell’  11 gennaio 2022 (Sesta Sezione Civile- Presidente Dott. Massimo FERRO – Rel. Cons. Dott. Clotilde  PARISE).

Brevi cenni sulla vicenda processale. Con ordinanza n. 38/2020 il Giudice di Pace di Chieti ha accolto l’opposizione proposta da un cittadino del Marocco avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Chieti. 

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91,92 e 112 cpc, per non avere il Giudice di Pace emesso alcuna statuizione in ordine alle spese di lite. 

La Corte ha accolto il motivo del ricorso, cassando l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto. 

La sentenza in commento appare senza dubbio oltre che condivisibile senza dubbio interessante per quanto in essa enunciato ovvero che l’omessa statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite costituisce una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 cost) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente piena sulle spese del procedimento  conseguente al decisum, poiché gli artt. 91-98 cpc prevedendo un obbligo officioso del Giudice decidente di statuire sulle spese di lite  hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ. esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass. Sez. 1, sentenza n. 14356 del 9 agosto 2012). 

Insomma una dimenticanza del Giudice di Pace non certo trascurabile. 

L’accesso alla tutela giudiziaria è tendenzialmente sempre più oneroso (leggasi in particolare periodico aumento del costo del contributo unificato) ed in conseguenza l’istituto della rifusione delle spese di lite (non sempre adeguatamente applicato) si connota come  un indiscutibile baluardo a spese giudiziarie così troppo gravose per la generalità dei cittadini e costituenti di fatto  un ostacolo alla  possibilità riconosciuta a “TUTTI” ai sensi dell’art. 24 Cost di ricorrere al sistema giudiziario per la tutela piena ed effettiva  delle proprie ragioni giuridiche.  

 Allegata:   Ordinanza 11 gennaio 2022 n. 651 – Sesta Sezione Civile Corte di Cassazione 


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