È configurabile il concorso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona quando la condotta di sopraffazione che privi la vittima della libertà personale non si esaurisce nella abituale coercizione fisica e psicologica, ma ne costituisce un picco esponenziale dotato di autonoma valenza e carico di ulteriore disvalore, idoneo a produrre, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento della persona offesa.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuta la sussistenza del sequestro di persona, in concorso con quello di maltrattamenti, in un caso in cui agl’imputati si addebitava di avere, in più occasioni, legato la persona offesa, con una catena di ferro, ad una ringhiera o al letto, in aggiunta ad abituali condotte vessatorie costituite da ingiurie, percosse, privazione di alimentazione, imposizione di orari per la soddisfazione delle esigenze fisiologiche).
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