-  Mazzon Riccardo  -  31/10/2011

LUCI E PARTI DEL MURO PERIMETRALE IN VETRO-CEMENTO - Riccardo MAZZON

Interessanti considerazioni possono riguardare la presenza, nel muro perimetrale di un edificio, di parti in vetro-cemento:
“Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 c.c., quelle parti del muro in cui sia inserito materiale di diversa natura, quale, ad esempio, vetrocemento, che, pur consentendo l'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe al muro”.
Cassazione civile , sez. II, 11 maggio 1983, n. 3258 Battiato c. Cappadonna Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 5
“Non costituiscono luci in senso tecnico giuridico, soggette alla disciplina dell'art. 901 c.c., quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di altra natura, quale in particolare il vetro-cemento, il quale, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo. Viceversa vanno considerate luci irregolari quelle altre parti del muro le quali, o per la natura del materiale impiegato, o per la struttura o conformazione di questo, o per il modo nel quale esso sia stato inserito nel muro e reso con questo solidale, non possono dirsi parte integrante della preesistente costruzione, in difetto dei necessari requisiti di stabilità, consistenza, sicurezza, coibenza, sì da costituire un semplice mezzo per impedire l'affaccio od il solo passaggio dell'aria”.
Cassazione civile , sez. II, 14 marzo 1991, n. 2707 Quattrini c. Bianchi Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 3 Foro it. 1991, I,1423.
Sulla scorta di detti principi (cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), è stata, al contrario, considerata luce in senso tecnico l’apertura munita di telaio e vetro opaco dello spessore di circa cinque centimetri:
“Non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 c.c., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso. (In applicazione del suesposto principio si è ritenuto che costituisca luce in senso tecnico l'apertura munita di telaio e di vetro opaco dello spessore di circa cinque centimetri)”.
Cassazione civile , sez. II, 28 novembre 1984, n. 6192 Inzerilli c. Mustica Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 11.




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