-  Mazzon Riccardo  -  15/02/2014

L'INNESTO SUL MURO DEL CONFINE - RM

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l"obbligo di renderlo comune a norma dell"articolo 874 del codice civile, ma deve pagare un"indennità per l"innesto:

"l'appoggio può non estendersi a tutta l'altezza del muro sicché la misura dell'indennità deve essere determinata in proporzione dell'entità dell'innesto e, quindi, della superficie del muro vicino che viene occupata, del peso esercitato dall'appoggio e dell'importanza e solidità del muro preesistente" Albano, , Muro, in NN.D.I., X, Torino, 1964, 1020 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto.

La disposizione ha carattere eccezionale

"la disposizione in esame, che non ha precedenti nella legislazione anteriore al codice vigente, è giustificata dalla necessità di non imporre l'acquisto della comunione del muro a chi, del muro stesso, intende fare un uso limitato all'innesto di un capo del proprio muro. Secondo la dottrina, l'innesto è una vera e propria servitù necessaria, il cui contenuto consiste nell'appoggio del proprio muro alla costruzione preesistente" Albano, Muro, in NN.D.I., X, Torino, 1964, 1020

e riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di "un capo del proprio muro", tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni:

"la norma di cui all'art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all'altro proprietario una indennità per l'innesto, ma non ha, al contrario, alcun obbligo di rendere il muro comune, ai sensi del precedente art. 874, ha carattere eccezionale, e riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di "un capo del proprio muro", tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni" Cass. 24.5.97, n. 4641, BLT, 1997, 4286.

L"azione diretta ad obbligare il vicino ad acconsentire all"esercizio del diritto pare avere la natura reale di "confessoria servitutis",

"la servitù di innesto non potrà essere costituita qualora a favore del vicino esista un'altra servitù incompatibile con l'appoggio" De Martino, Proprietà. Beni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 876, Bologna-Roma, 1976, 296

paralizzabile attraverso la contraria "negatoria":

"proposta azione negatoria "servitutis" per far cessare l'asservimento costituito dal (non consentito) innesto nel muro di confine di un capo di altro muro da parte del vicino, il giudice non può, in difetto di una domanda riconvenzionale del detto convenuto avente natura confessoria od in mancanza di allegazione di un preesistente titolo costitutivo della servitù, disporre il pagamento della indennità di innesto, dando così riconoscimento ad una mera situazione di fatto non voluto da ambo le parti, nè richiesto in giudizio neppure dal proprietario del fondo reso dominante, senza che la relativa facoltà possa ritenersi legittimamente esercitata "sic et simpliciter" per il fatto materiale dell'innesto sul muro altrui o per la mera opposizione spiegata alla domanda proposta "ex adverso"" Cass. 18.12.90, n. 1199, GCM, 1990, fasc. 12.

 




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