-  Fiorentin Fabio  -  06/05/2011

LIBERTA' VIGILATA NON APPLICABILE AI COLLABORATORI SOTTOPOSTI A PROGRAMMA DI PROTEZIONE - Mag. Sorv. Alessandria, ord., 6 maggio 2011, est. Vignera - Fabio FIORENTIN

Con la decisione che si sottopone all'attenzione del Lettore, il magistrato di Sorveglianza di Alessandria ha ritenuto non applicabile la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata ad un condannato, collaboratore di giustizia, nei cui confronti era stato attivato il programma di protezione. Ne deriva, ad avviso dell'estensore del provvedimento in rassegna, la conseguenza che, poiché i contenuti tipici della libertà vigilata descritti dall’art. 228 cod. pen. non possono essere attuati nei confronti di un collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione, nei confronti di quest’ultimo la misura di sicurezza predetta può essere applicata ex art. 679 cod. proc. pen. solo dopo la cessazione del programma stesso. (f.f.)


O S S E R V A
quanto segue.
1. - Con sentenza emessa il 25 marzo 2009 la Corte di Appello di XXXX, in riforma della sentenza del Tribunale di XXXX in data 16 marzo 2006, dichiarava G. S. colpevole del reato ex art. 416 bis c.p. (commesso in XXXX e Comuni limitrofi ed accertato dal 13 luglio 1995 con condotta all’epoca perdurante), lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione e gli applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno.
Nell’imminenza della fine dell’esecuzione della pena (avvenuta il 12 aprile 2011), il 15 marzo 2011 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria chiedeva a questo Ufficio (competente perchè all’epoca l’interessato era detenuto presso la Casa Circondariale alessandrina) di procedere al riesame della pericolosità sociale del G. ai fini dell’esecuzione della suindicata misura di sicurezza.
(segue)




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