Danni  -  Redazione P&D  -  12/07/2021

La figura del danno esistenziale - P.C.

Gli sviluppi del danno esistenziale, sino ad oggi, appaiono  abbastanza semplici da ricostruire:

 

- con l’avvento del danno biologico si è determinato un balzo in avanti, nel processo di personalizzazione della responsabilità extracontrattuale: agli occhi del giurista si è rivelata la presenza di vuoti sconosciuti, gli orizzonti del torto sono venuti man mano allargandosi, si è creata una nuova sensibilità presso gli interpreti;

 

- vittime sconosciute, da un certo momento in poi, hanno iniziato a bussare alle porte dei tribunali: sempre più spesso è accaduto che la giurisprudenza prima, e la dottrina poi, si trovassero ad interrogarsi sui margini di tutela da concedere ad alcune situazioni in cui, al di là di ogni attentato per l’integrità psicofisica, risultava sconvolta per effetto dell’illecito, più o meno definitivamente, la quotidianità immediata della vittima;

 

- di qui la fioritura di una serie di sentenze, più o meno esplicite e consapevoli, di cassazione o di merito, relative ai settori più disparati dell’agire umano, e accomunate però da alcuni tratti: occasioni, tutte quante, di (a) offese arrecate a prerogative individuali diverse dalla salute, (b) con effetti di compromissione più o meno marcata sul terreno delle “attività realizzatrici” dell’interessato, (c) con – nelle vicende giudiziali - esiti finali favorevoli a quest’ultimo;

 

- maldestri o fuorvianti sono apparsi i tentativi, nel seno stesso delle motivazioni emergenti, o nei primi commenti dottrinari, di presentare tecnicamente gli esiti in questione come nient’altro che fattispecie di danno biologico (in senso ampio), o di prospettarli magari come esempi di lesione del patrimonio (chissà come atteggiato), oppure di ricondurli al ceppo del danno morale in senso stretto (dolori, tormenti, lacrime);

 

              - è venuta affermandosi così una lettura di nuovo tipo, favorevole a ricondurre quelle varie figure nell’ambito di una categoria inedita, intitolata al “danno esistenziale”: da intendere, in particolare, come tertium genus all’interno della responsabilità civile, quale insieme ben distinto cioè sia dal tronco del danno patrimoniale, sia da quello del danno morale; una realtà incentrata sul “fare non reddituale” delle persone, affidata sotto il profilo disciplinare al governo dell’art. 2059 c.c. e delle altre norme sull’illecito, non escluse, verosimilmente, quelle sull’inadempimento contrattuale; una figura da prospettarsi, secondo l’inquadramento preferibile, come entità ricomprensiva di due sotto-alvei fondamentali, quello del danno “esistenziale biologico” (luogo cui ricondurre le ipotesi effettive di aggressione alla salute) e quella del danno “esistenziale non biologico” (sede per le menomazioni inerenti a beni diversi dall’integrità psicofisica).




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