Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  03/07/2024

La Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica - Elvira Reale

La direttiva europea irrompe nello scenario italiano, dando la sordina a quei movimenti che intendono fare della violenza tra uomini e donne una questione ‘pari a patta’ tra generi diversi  rappresentati falsamente con un uguale potere sociale e  economico.  Abbiamo visto in questo ultimo anno avanzare,  complice i venti di destra, la posizione di chi ritiene che  la violenza sia un  unico calderone indifferenziato in cui inserire tutti i soggetti indipendentemente dal sesso e dalla matrice della violenza ( criminale o altra).

La direttiva segnalata,  da leggere attentamente, porta  nel titolo il suo oggetto in modo chiaro e netto: la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.  La violenza domestica si riferisce alla violenza  nelle relazioni affettive, di coppia, ambito nel quale le donne in stragrande maggioranza sono vittime di uomini  in ragione del divario di potere ancora esistente  nelle nostre società a vantaggio degli uomini.

Sottolineiamo alcuni passi del preambolo sulla violenza, e alcuni articoli specifici: sui minori, sulla formazione e sulla cooperazione, ritenendo questi tra i  punti chiave per affrontare con efficacia la questione. 

DAL PREAMBOLO

(1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

a violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.

(4) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

(10) La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Nell'attuazione della presente direttiva si dovrebbe pertanto tenere conto di una prospettiva sensibile alla dimensione di genere.

(11) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze sulla vita personale e professionale della vittima, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche e può verificarsi nell'ambito di diversi tipi di relazioni. La violenza domestica spesso implica un controllo coercitivo e può verificarsi se l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima o meno

(13) In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica..

DAGLI ARTICOLI

ART1:  Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Essa fissa norme minime riguardanti:

  1. la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;
  2. i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale;
  3. la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce.

SUI MINORI, ART. 31 

(68) Per affrontare efficacemente le conseguenze a danno dei minori, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica specializzata adattata all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale del minore, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima o testimone di violenza. Nel prestare sostegno ai minori, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

Articolo 31: “Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità  competenti abbiano fondati motivi per ritenere che tale minore possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti.

 

SULLA FORMAZIONE, ART. 36 

(A CHI E’ DIRETTA? A TUTTI I SOGGETTI INTERVENIENTI A VARIO TITOLO CON LE VITTIME)

  1. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.
  2. Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica.
  3. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.
  4. Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori.

SUL COORDINAMNETO DELLE ATTIVITA’, ARTT. 40 E 41 

Articolo 40 - Coordinamento e cooperazione multiagenzia

  1. Tenendo debito conto del diritto o delle prassi nazionali, gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi tra le autorità, le agenzie e gli organismi pertinenti, compresi i difensori civici, gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie, fatta salva l'indipendenza della magistratura, i servizi di assistenza, in particolare i servizi di assistenza specialistica per le donne, e le organizzazioni non

governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti, al fine di proteggere le vittime dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica e fornire loro assistenza.

  1. I meccanismi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano in particolare, se pertinente, le valutazioni individuali di cui agli articoli 16 e 17, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 19 e al capo 4, gli orientamenti di natura consultiva di cui all'articolo 21 e le attività di formazione dei professionisti di cui all'articolo 36.

Articolo 41 - Cooperazione con le organizzazioni non governative

Gli Stati membri cooperano e organizzano consultazioni periodiche con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, in particolare per quanto riguarda: la prestazione di assistenza adeguata alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi, la formazione nonché il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

Presentazione di Elvira Reale


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