-  Cristofari Riccardo  -  05/09/2015

INTERESSI: SPIGOLATURE - Riccardo CRISTOFARI

1. Interessi corrispettivi. Art. 1282 c.c.

Con tale disposizione, trova ingresso, nell'ambito della disciplina dedicata alle obbligazioni pecuniarie, il tema degli interessi.

La regola è di carattere generale e presenta il seguente tenore: «i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente».

Per comprendere il meccanismo di nascita dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi c.d. corrispettivi, è opportuno richiamare, seppur per cenni, il procedimento di qualificazione delle situazioni soggettive, limitando il discorso a quelle interrelate nel rapporto obbligatorio: cioè, al credito e all'obbligo.

Il credito, come si sa, quale situazione attiva e di vantaggio, costituisce la risultante della qualificazione di un interesse che trae origine da una situazione di fatto od oggettiva tutelata dalla norma. Attraverso il procedimento di qualificazione normativa, l'interesse (c.d. presupposto) si trasforma in situazione soggettiva (c.d. conseguenza): vale a dire, nel diritto soggettivo di credito.

Diverso è il discorso per quanto concerne l'obbligo. Tipica situazione attiva, ma di svantaggio, l'obbligo consiste in un agĕre necesse: cioè, nella necessità di assumere un determinato comportamento (attivo od omissivo) in vista del soddisfacimento del diritto di credito. La situazione in questione non costituisce, dunque, la risultante di un autonomo interesse del debitore, ma sorge in capo ad un soggetto, che, come si suole dire, si trova nella «zona del fatto-presupposto» ed è struttura in maniera tale da funzionare da strumento di realizzazione del credito.

Nel caso dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi corrispettivi, la situazione di fatto od oggettiva dalla quale origina l'interesse (c.d. presupposto) è costituita dall'esistenza di «crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro». Qualora ciò accada, in capo al titolare del diritto, che presenti le accennate caratteristiche (c.d. credito-base), sorge un interesse (c.d. presupposto) che si trasforma, grazie all'operare della disposizione richiamata in inizio (art. 1282 c.c.), in una nuova situazione di credito (c.d. conseguenza), alla quale risulta coordinata una nuova situazione di obbligo, avente ad oggetto, per l'appunto, gli interessi corrispettivi, che, nel far capo ad altro soggetto (il titolare del c.d. debito-base), risulta così strutturata da fungere da strumento di realizzazione della prima e dunque a ciò funzionalmente destinata.

La particolarità del meccanismo di nascita dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi corrispettivi – cioè il fatto che l'interesse-presupposto e, dunque, la situazione-conseguenza si originino in presenza di crediti che siano, al contempo, «liquidi ed esigibili» – dà luogo ad un collegamento tra rapporti, che sovente è descritto in termini di «accessorietà».

In alcune pronunce risalenti agli anni novanta (cfr. ad es. Cass. civ., Sez. , 21.4.1999, n. 3944), sebbene si affermi la natura accessoria del diritto agli interessi sui crediti liquidi ed esigibili, desumendola dall'espressione letterale del primo comma dell'art. 1282 c.c. («... producono interessi di pieno diritto ...»), si sostiene, al contempo, che la relativa statuizione non richieda un'apposita indagine, diversa da quella relativa all'accertamento del credito vantato. Con la conseguenza che «il giudice, siccome gli interessi corrispettivi fanno naturalmente parte del credito stesso», li potrà «attribuire d'ufficio, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione nel caso in cui non vi sia una specifica domanda della parte».

Tale posizione è stata, successivamente, abbandonata.

Nelle sentenze più recenti, si trova affermato il principio secondo il quale «fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono; e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c.» (quel medesimo principio è ora «ribadito» da Cass. civ., Sez. un., 18 marzo 2010, 6358, in www.personaedanno.it.).

Sembra, dunque, ormai acquisita, da parte della giurisprudenza, la piena consapevolezza che di «accessorietà» si discorre per descrivere il collegamento che intercorre tra due rapporti, quello concernente il debito pecuniario e quello riguardante gli interessi corrispettivi, che restano pur sempre distinti, come si ricava con sicurezza dall'analisi del meccanismo di nascita degli interessi in questione.

2. Interessi moratori. Art. 1224 c.c.

Contiene un'altra regola di carattere generale, che si inserisce nel quadro degli effetti posti a carico del debitore che versi in una situazione di mora.

Il fatto che la regola di cui all'art. 1224 c.c. si inserisca nel quadro degli effetti posti a carico del debitore che versi in una situazione di mora mette subito in evidenza le peculiarità che caratterizzano il meccanismo di nascita degli interessi moratori e che valgono a differenziarlo da quello che si è visto contraddistinguere gli interessi corrispettivi.

Per meglio rendersi conto di ciò, occorre riprendere il discorso concernente la genesi del diritto di credito.

Già si è detto, aderendo ad una nota opinione, che anche nel credito, come del resto in tutte le situazioni soggettive di vantaggio, è l'interesse a trasformarsi in diritto soggettivo. E si è anche chiarito che se, a livello descrittivo, si può continuare a definire l'interesse come situazione presupposto iniziale di ciò che si indica come situazione-conseguenza, ciò non significa enucleazione di due entità distinte, di cui una (interesse) esterna rispetto all'altra (diritto di credito), ma solo identificazione di due momenti (iniziale l'uno, finale l'altro) di una stessa entità (l'interesse) in fase di maturazione.

Per chi si pone in tale dimensione di pensiero, è quindi l'interesse oggettivo e tipico ad ottenere la prestazione dovuta ad assumere la consistenza di diritto soggettivo di credito, nel momento in cui, verificatosi il fatto astrattamente previsto dalla norma, esso abbia affrontato e superato il procedimento di qualificazione.

Ciò detto, occorre ora aggiungere che se grazie alla norma l'interesse oggettivo e tipico ad ottenere la prestazione dovuta, trasformandosi in diritto soggettivo di credito, trova in sé i modi del soddisfacimento, è grazie all'ordinamento che quella medesima situazione trova gli strumenti per reagire ad una eventuale lesione.

A venire in considerazione è, allora, il momento della tutela intesa, non per esprimere il procedimento di qualificazione normativa di un interesse, bensì per indicare, in senso proprio, il sistema protettivo apprestato dall'ordinamento in caso di lesione o di pericolo di lesione di una situazione di vantaggio.

Il discorso, certo incompleto, agevola l'analisi del meccanismo di nascita degli interessi moratori e consente di porre in adeguato risalto le differenze rispetto a quello che, come si è visto, caratterizza gli interessi corrispettivi.

Mentre nel caso degli interessi corrispettivi il meccanismo di nascita è connotato dal fatto che l'interesse-presupposto e, dunque, la situazione-conseguenza si originano in presenza di crediti che siano, al contempo, «liquidi ed esigibili», ed il fenomeno rimane circoscritto al momento della tutela intesa per esprimere il procedimento di qualificazione normativa, nel caso in esame l'interesse-presupposto e, dunque, la situazione-conseguenza si originano dalla lesione che subisce il credito-base a causa del ritardo del debitore nell'adempimento della prestazione dovuta, che sia, al contempo, qualificabile come mora debendi.

Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente.

Con gli interessi moratori, entra in gioco il momento della tutela intesa nel significato specifico poc'anzi richiamato. La relativa obbligazione si connota, dunque, quale effetto che l'ordinamento ricollega alla situazione di mora, cioè predispone per reagire al caso in cui il credito base subisca una lesione conseguente alla non esatta attuazione ex latere debitoris del rapporto obbligatorio.

La particolarità del meccanismo di nascita dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi moratori – cioè il fatto che la stessa si origini in conseguenza della lesione subita dal credito-base provocata dal ritardo qualificato in cui è incorso il debitore – dà luogo ad un collegamento tra rapporti, che, a differenza di quanto avviene per gli interessi corrispettivi, si suole descrivere non in termini di «accessorietà», bensì di «consequenzialità».




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