Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  07/07/2023

Indennizzo e risarcimento del danno derivante da reati intenzionali violenti nelle situazioni transfrontaliere - Cass. n. 26302/2021 - Cesare Menotto Zauli

La Corte di Cassazione recentemente, ha evidenziato che:

In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2 direttiva 2004/80/Ce. Il presupposto del richiesto risarcimento non è il preventivo esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensì l'esistenza di una oggettiva difficoltà nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di fattori diversi tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti in capo al medesimo, desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva. Così Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4228

Quanto dunque all’ illecito eurounitario dello Stato, ai soggetti vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia compete, come ognun sa, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE. Quest’ultima impone infatti agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE, e con riferimento ai fatti realizzatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo, che deve essere "equo, ed adeguato".

Tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione, da considerare "ex lege" dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata.

È quanto dunque ha deciso la Suprema Corte nella sentenza 10 febbraio 2023, n. 4228; in tal senso già Cass., 3, n. 26757 del 24/11/2020, conf. Cass., 3, n. 26302 del 29/9/2021.

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Alcune brevi parole di commento si impongono.

Il legislatore comunitario, com’è noto, con la direttiva 2004/80/CE ha inteso creare un sistema di cooperazione fra Stati membri per facilitare l’indennizzo alle vittime nelle situazioni cd. “transfrontaliere”, quando cioè un reato intenzionale e violento venga commesso in uno stato membro diverso da quello in cui la vittima abitualmente risiede.

I presupposti previsti dal legislatore comunitario per il riconoscimento dell’indennizzo sono, sinteticamente: l’essere rimasti vittima di un reato; con la precisazione che deve trattarsi di un reato intenzionale e violento; in una situazione, da ultimo, nella quale la vittima del fatto antisociale (de quo) non possa ottenere un risarcimento da chi l’ha compiuto.

Per esempio, siffatta eventualità accade nell’ipotesi di inidentificabilità dell’autore del reato violento; oppure- ancora- perché quest’ultimo non ha i mezzi patrimoniali per adempiere a statuizioni di condanna.

L’Italia ha dato applicazione alla cennata direttiva, in un primo tempo, con il d.lgs. n. 204/2007, la cui inadeguatezza tuttavia ha spinto il Consesso Supremo ad avviare una procedura di infrazione (2011/4147) nei confronti dello Stato per inadempimento, sicché successivamente il medesimo Stato italiano ha varato la legge 122/2016.

Sono perciò attualmente in vigore, dal 24 gennaio 2020, i nuovi indennizzi previsti dallo Stato per le vittime di reati intenzionali violenti. Con le modifiche del decreto del 22 novembre 2019 dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle finanze, lo Stato riconosce importanti adeguamenti. 

L’ammontare, in caso di morte della vittima, è di 50mila euro per il reato di omicidio, aumentati a 60mila per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona legata alla vittima da una relazione affettiva. Gli orfani di madri uccise in ambito domestico, o a seguito di violenze sessuali o di stalking, possono ottenere dallo Stato un contributo, che consiste in un assegno alle famiglie affidatarie, in borse di studio e contributi per l’inserimento al lavoro. 

Si presenta così la domanda alla prefettura del luogo di residenza, che inoltra la documentazione al Comitato di solidarietà per la valutazione della sussistenza dei requisiti. 

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Tuttavia, il ritardo nel recepimento della direttiva ha esposto lo Stato italiano a responsabilità; in ogni caso, la pretesa volta al risarcimento per omessa attuazione della direttiva 2004/80/CE non va confusa con l’indennizzo previsto dalla stessa direttiva.

Secondo la Corte di Cassazione, in particolare, la possibilità di ottenere il risarcimento non è venuta meno in seguito alla citata l. n. 122/2016, la quale prevede un mero meccanismo indennitario.

Può esservi da ultimo operatività della cd. compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva comunitario e l’indennizzo previsto dalla l. 122/2016, conformemente all’insegnamento di Cass. sez. un. 22 maggio 2018 n. 12567.

In maniera specifica, si è infatti pronunciata  la ricitata sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n.23414).

 Infatti:

-Deve ritenersi che l'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, imponga ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che comprenda tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nel suo territorio, non assumendo rilievo né il dato oggettivo relativo alla natura o alla tipologia dei reati (sicché non può ritenersi adempiente lo Stato che attribuisca il diritto di indennizzo solo in relazione a talune specie di reati, come ad esempio, quelli posti in essere nell'esercizio di attività di terrorismo, estorsione od usura, o nell'ambito di criminalità organizzata) né il dato soggettivo relativo alla residenza o meno delle vittime nello Stato in cui il reato viene commesso (sicché l'accesso all'indennizzo non può essere circoscritto ai soggetti che versano in una situazione transfrontaliera). Dall'ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, deve essere detratta la somma eventualmente corrisposta quale indennizzo exl. n. 122/2016 (e successive modifiche), in applicazione della regola generale della compensatio lucri cum damno; l'operatività di questa regola, nella fattispecie, trova fondamento nel rilievo che un unico soggetto, sulla base di titoli differenti, è tenuto sia al risarcimento del danno che alla corresponsione, in favore dello stesso danneggiato, di una provvidenza indennitaria, la quale, ove effettivamente erogata, va « diffalcata » dall'ammontare del risarcimento in quanto avente una « cospirante finalità compensativa ».Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n.23414




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