Inammissibilità prova testimoniale ex articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni - Invio raccomandata da parte dell’assicurazione – Necessità solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o assenza di testimoni – Non necessità ove dalle comunicazioni risulti assenza di testimoni.
Art. 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni
Ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l’invio della previa raccomandata da parte dell’assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l’assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l’assenza di testimoni.
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