Dispone l'articolo 1024 del codice civile
"l'art. 1024 vieta in primo luogo il trasferimento del diritto, inoltre la così detta cessione dell'esercizio e la locazione dello stesso diritto, infine la locazione della cosa, il comodato e altre simili attribuzioni del godimento a terzi. L'unica disposizione, che può essere consentita all'usuario, è quella di valersi dell'opera di propri dipendenti, nonché di ammettere all'uso propri ospiti" Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Vassalli, Torino, 1972, 832 - cfr. amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010
"ed all'habitator di ospitare persone a scopo di compagnia e di assistenza" Palermo A., Palermo G., Usufrutto, Uso, Abitazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1978, pag. 575
che i diritti reali d'uso (nonché quelli di abitazione) non si possono né cedere,
"a norma della disposizione in esame, i diritti in questione non consentono un'utilizzazione indiretta della cosa" Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in EG, XXXII, Roma, 1994, 11)
né dare in locazione:
"l'inidoneità a formare oggetto di cessione e di locazione deriva dal bene in quanto destinato ad una determinata forma di godimento ed in vista di un corrispondente tipo di diritto". Palermo A., Palermo G., Usufrutto, Uso, Abitazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1978, 572
Conseguentemente, si è soliti affermare (in dottrina come in giurisprudenza) che, costituito contrattualmente il diritto reale d'uso, il titolare di questo può servirsi della cosa, concessagli in uso, secondo lo schema delineato dall'art. 1021 del codice civile,
"oltre a non poterlo cedere, l'usuario non dovrebbe neanche essere legittimato a costituire diritti di pegno o di ipoteca su di esso e a dar vita a diritti reali di godimento o costituire a favore di terzi diritti personali di godimento diversi dalla locazione, siano essi tipici o atipici" Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. Cicu, Messineo, XI, 1, Milano, 1979, 303
con conseguente divieto di cessione del diritto stesso,
"analogamente i beni oggetto dei diritti in esame non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento, nemmeno dal proprietario creditore dell'usuario o dell'habitator" Palermo A., Palermo G.,Usufrutto, Uso, Abitazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1978, pag. 572
"soltanto dopo che i frutti siano entrati nel patrimonio dell'usuario con la percezione i creditori possono soddisfarsi su di essi delle loro ragioni" De Martino, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 978-1026, Bologna-Roma, 1978, 357
ancorché tale divieto sia suscettibile di deroga:
"se vi sia stata deroga convenzionale al divieto, i criteri di rigore innanzi indicati non valgono". Palermo A., Palermo G., Usufrutto, Uso, Abitazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1978, pag. 572