Persona, diritti personalità  -  Redazione P&D  -  03/11/2021

Il diritto all'identità di genere e rettificazione del sesso de minore -Tribunale di Lucca  27 agosto 2021 - Rosa Guarino

La  sentenza  del Tribunale di Lucca del 27 agosto 2021 riconosce al minore  la possibilità di rettificazione del sesso anagrafico senza che sia necessario l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. In essa si specifica che “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta,  autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. “.

 La pronuncia  trae spunto dalla dolorosa vicenda di un minore di anni 16 che,volendo riconoscere la disforia del genere,  ha dovuto prima seguire un rigido protocollo, sottoporsi a tre perizie mediche, ottenere il placet dei genitori e successivamente chiedere la rettificazione anagrafica. 

Essa  costituisce  il naturale approdo di quella che è un’evoluzione culturale ed ordinamentale tesa al riconoscimento del “diritto all’identità di genere”,che si configura quale esplicazione  della identità personale e rientra  fra i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della Cedu) . Il genere è, infatti, un aspetto complesso della personalità, ha una connotazione psicologica e socio-culturale che va oltre l'aspetto meramente biologico, e riguarda tratti comportamentali e fisici, ossia le caratteristiche di una persona che concorrono a formare la sua identità di genere. 

Va in primis evidenziato che quando sussiste una incompatibilità tra il sesso percepito psicologicamente e quello biologico, il nostro ordinamento prevede norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso contenute nella l. 14 aprile 1982, n. 164.

Ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 il presupposto per la rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell’atto di nascita è costituito dalla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata. Questa norma è stata tuttavia oggetto di una interpretazione Costituzionalmente garantita; infatti, la Suprema Corte  ( Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2017)  ha riconosciuto la possibilità della  modifica del sesso anagrafico anche in assenza di un intervento chirurgico atto ad ottenere la trasformazione. In particolare, La Suprema Corte  ha statuito che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell’art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo.

Allo stesso modo anche la Corte di Cassazione Corte di Cassazione, con sentenza del 20-7-2015, n. 15138,, ritenendo possibile la rettificazione del sesso anche in assenza di un trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari.

Conseguentemente il trattamento chirurgico non costituisce (più) un presupposto della pronuncia giudiziaria, ma solo una possibile modalità che la scienza medica mette a disposizione delle persone che soffrono di disforia di genere per permettere loro il conseguimento di un pieno benessere psico-fisico.

Nel difficile iter finalizzato ad acquisire una nuova identità di genere dovrà comunque prevalere l'esigenza prioritaria di tutela del fondamentale diritto alla salute . La scelta del tipo di intervento risulta estrinsecazione della libertà di autodeterminazione del soggetto in relazione agli atti concernenti il proprio corpo , il cui fondamento si rinviene negli art. 2, 13, 32 Cost.
Pare inoltre opportuno richiamare l'art. 2 della Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco del 1997, secondo il quale la « dignità impone di non ridurre gli individui alle loro caratteristiche genetiche e di rispettare il carattere unico di ciascuno e la sua diversità »; occorre infatti considerare la persona umana nella sua complessità e tutelarla da ogni discriminazione legata all'identità di genere.

La sentenza del tribunale di Lucca acquista particolare rilevanza in quanto riguarda un minore e si inserisce certamente in questo iter di pieno riconoscimento del diritto alla identità di genere in un percorso di valorizzazione del diritto alla salute nella sua accezione dinamica  di “benessere psico-fisico dell’individuo “. Infatti, ,  la rilevanza della tutela della salute  porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione sessuale,  ma solo  come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico frutto della libertà di autodeterminazione del soggetto.

   




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