Ambiente, Beni culturali  -  Redazione P&D  -  07/03/2022

Guardia zoofila e violazione di domicilio – Trib. Frosinone, sent. 28 aprile 2021 – Annalisa Gasparre

Alcuni soggetti che svolgevano il ruolo di guardie zoofile sono stati protagonisti di un procedimento penale in cui venivano accusati del reato di violazione di domicilio.

Ma per il Tribunale la colpevolezza non provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nella fattispecie tali soggetti erano stati chiamati per verificare le condizioni di un cane a catena, senza cuccia e senza riparo. Dichiaravano di essere rimasti all’esterno della recinzione e di aver scattato delle fotografie.

La persona offesa lamentava di aver visto gli imputati all’interno della sua proprietà, di averli mandati via e di aver chiamato le forze dell’ordine, sostenendo che erano entrati da una parte no recintata della proprietà.

Pur assolvendo gli imputati, il giudice, a seguito dell’analisi della fattispecie di violazione di domicilio tanto sotto il profilo soggettivo che oggettivo, precisa che non assumono rilievo le ragioni e il fine prepostosi dall’agente nel realizzare la condotta criminosa.

Avv. Annalisa Gasparre – www.avvocatoannalisagasparre.it

Tribunale Frosinone, Sent., 28/04/2021 

Il Tribunale di Frosinone, Sezione Penale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Daniela Possenti, alla pubblica udienza del 1 aprile 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante integrale lettura del dispositivo la seguente 

SENTENZA 

nel processo penale nei confronti di: 

P.N., nata a S., il (...), residente in F. L., Via C. n. 3, di fatto domiciliata in M., Via C. n. 14, libera assente, difesa di fiducia dall'Avv. ……. del Foro di Cassino; 

D.S.C., nato a M., il (...), residente a C., Via S. S. n. 13/C, libero presente, difeso di fiducia dall'Avv. …………. del Foro di Cassino; 

G.L., nato a S., il (...), residente a F. L., Via S. P. n. 18, libero presente, difeso di fiducia dall'Avv. ……….. del Foro di Cassino; 

Imputati 

delitto p. e p. dagli artt. 110 e 614 c.p. perché si introducevano e si trattenevano all'interno del cortile dell'abitazione di P.A.R.A. per scattare foto al suo cane, contro la volontà della predetta che aveva diritto ad escluderli. 

Fatto commesso in MSGC il 22.06.16; 

Svolgimento del processo 

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 20.10.2017, la Procura della Repubblica di Frosinone presentava gli imputati dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica. 

All'udienza del 28.06.2018 constatata la regolare citazione delle parti, veniva ammessa la costituzione di parte civile di P.A.R.A. e, in mancanza di eccezioni preliminari o richieste di riti alternativi, si dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti e acquisita documentazione. 

Nel prosieguo del processo, venivano escussi i testi addotti dal PM: P. (p.c.) e B.A.. 

Il PM rinunciava all'escussione del teste C. e il giudice revocava l'ordinanza ammissiva. 

Veniva, altresì, escusso il teste addotto dalla difesa: G.F.. 

All'udienza del 1 aprile 2021, variato giudicante, in ossequio alla Sentenza SS.UU. 41736 del 2019 le parti si riportavano integralmente alle richieste di prova già formulate in corso di giudizio, acconsentivano a che la rinnovazione del dibattimento avesse luogo tramite lettura delle deposizioni testimoniali rese dai testi già esaminati. 

Pertanto, nulla eccependo le parti, dichiarata l'utilizzabilità degli atti allegati al fascicolo per il dibattimento dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 553 c.p.p. e di quelli successivamente acquisiti nel corso del giudizio, si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si invitavano le parti a concludere, come da verbale di udienza. 

Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo. 

L'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato la fondatezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'ipotesi accusatoria in relazione al reato contestato, gli imputati, pertanto, devono essere assolti dal reato loro ascritto. 

La p.c. riferiva che nel giugno 2016 il figlio le aveva detto che c'erano delle persone dentro la sua proprietà. Riferiva di aver guardo fuori dalla finestra e di aver visto una vettura ……… e due persone che scattavano foto. Riferiva di aver detto loro di andare via, di aver telefonato ai Carabinieri e di aver comunicato agli stessi la targa della ………. Riferiva che le due persone si erano allontanate ma che, successivamente, G. e P. erano ritornati. Riferiva che era arrivata anche una …………. dalla quale era scesa una persona che si era messa a parlare con G. e P.. Precisava di aver chiamato nuovamente i Carabinieri, che i prevenuti erano entrati da una parte non recintata della sua proprietà. 

Il teste B. non era presente ai fatti. 

La teste della difesa G. riferiva di aver conosciuto gli imputati solo a seguito dei fatti per cui è processo. Precisava che nel giugno 2016, transitando sulla strada vicino all'abitazione della P., avendo visto che la p.c. teneva un cane legato alla catena, senza cuccia e senza riparo, aveva chiamato i Carabinieri, i quali le avevano consigliato di contattare le Guardie Zoofile. Precisava che in tale frangente aveva conosciuto la P., guardia zoofila. Precisava di aver richiesto l'intervento delle guardie zoofile e di aver concordato con i prevenuti un appuntamento. Precisava di essersi incontrata con i prevenuti, di aver mostrato loro il posto e il cane. Riferiva che tutti erano rimasti all'esterno della recinzione che, in ogni caso, no ostacolava la visione dell'interno. Precisava che sul posto non c'era cancello, che gli imputati si erano fermati sulla strada e da lì avevano scattato delle fotografie. 

E' evidente che le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, risultano essere la principale fonte probatoria del processo. 

Non è superfluo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass.: Sez. 5^, 1.6.1999, n. 6910, Sez. 6^, 4.3.1994, n.2732 e Sez. 1^, 18.3.1992, n.3220). Inoltre, secondo Cass. 33162/2004, " la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi". 

Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa non supera positivamente l'uso di tale doverosa accortezza, ove solo si abbia riguardo all'ulteriore riscontro testimoniale e alla documentazione anche fotografica acquisita. 

Occorre chiarire la natura del reato contestato e soffermarsi sulla esatta definizione dell'oggetto giuridico del reato di cui all'articolo 614 c.p. (cfr. Cass. Sentenza 13 ottobre 2014, n. 42806). 

Il bene giuridicamente rilevante, cui appresta tutela la previsione normativa dell'articolo 614 c.p., deve individuarsi, in ultima analisi, nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'articolo 14 Cost., comma 1, che non a caso attribuisce al domicilio le stesse garanzie della libertà personale prevista dall'articolo 12 Cost., alla cui disciplina l'articolo 14 Cost., comma 2, rinvia per le sole eccezioni consentite al principio secondo cui il domicilio è inviolabile. 

Nell'ambito dei luoghi di privata dimora, espressione della personalità del singolo, assume un rilievo centrale, come si evince dalla stessa formulazione dell'articolo 614 c.p., comma 1, "l'abitazione", da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente ad uso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte di ciò' che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Cass., sez. 5, 12.11.1974, S.). 

Quanto al soggetto passivo del delitto di cui si discute, esso va individuato, pacificamente, in chi ha la titolarità del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dal citato articolo 614 c.p., comma 1. 

Il legittimo esercizio dello ius excludendi, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità, secondo l'ottica, fatta propria, peraltro, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, di privilegiare l'effettivo rapporto tra il soggetto ed il luogo dove si esplica la sua personalità (cfr., Cass., sez. 5, 21/09/2012, n. 47500, rv. 254518, ed i precedenti giurisprudenziali in essa richiamati). 

L'articolo 614 c.p. prevede come violazione di domicilio al comma 2 il trattenersi nel domicilio contro l'espressa volontà di chi ha diritto a escluderlo da esso (tra le ultime: Cass. Sentenza 20 febbraio 2015, n. 7768). 

In punto di elemento soggettivo, il delitto de quo è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontà di colui il quale è titolare del diritto di escluderlo. Non assumono, pertanto, rilievo le ragioni ed il fine prepostosi dall'agente nel realizzare la predetta condotta criminosa. 

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, non si ritiene che siano emersi gli elementi costituitivi del reato p. e p. ex art. 614 c.p., soprattutto in relazione all'elemento soggettivo richiesto. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p., 

assolve P.N., D.S.C. e G.L. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. 

Riserva in 60 giorni il deposito delle motivazioni. 

Così deciso in Frosinone, il 1 aprile 2021. 

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2021.




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