-  Musumarra Lina  -  22/01/2008

GLI STEWARD: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - Lina MUSUMARRA

La necessità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive, e, in particolare, negli incontri di calcio, ha determinato, in questi ultimi anni, a livello europeo ed internazionale, l’emanazione di provvedimenti normativi con i quali è stato tracciato un nuovo percorso strategico su cui fondare le normative nazionali. Tra questi, si richiama la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra le Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.


Le norme che disciplinano l’organizzazione e il servizio della cd. attività di “stewarding” devono essere collocate nel quadro più generale delle disposizioni relative alla gestione della sicurezza negli impianti sportivi. In particolare, occorre in primo luogo richiamare l’art. 2087 cod. civ., a tenore del quale: <<l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro>>. 


La valutazione dei rischi nell’ambito delle attività sportive non può prescindere dalle cd. regole tecniche, previste dall’ordinamento sportivo, la cui violazione può configurare un illecito penale (con conseguente responsabilità penale), un illecito civile (in caso di danni a terzi, con conseguente obbligo al risarcimento degli stessi), nonché un illecito sportivo, a cui l’ordinamento ricollega una sanzione disciplinare, come disposto, per quanto concerne il gioco del calcio, dal vigente Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C (C.U. 31 marzo 2007 n. 93), in vigore dal 1° luglio 2007, a mente del quale le società organizzatrici dell’evento calcistico <<rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società avversarie>> (art. 4, comma 3). Inoltre, le società <<sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne ad esso contigue. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni>> (art. 4, comma 4).



Tra le modifiche apportate dal predetto decreto, unitamente a quelle introdotte dalla citata L. n. 41/2007, si devono richiamare quelle relative all’art. 19-ter in tema di “Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio”, di cui si riporta, per la parte che interessa, il comma 3, a tenore del quale: <<al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell’evento e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio (leggasi 7.500 unità a partire dalla stagione calcistica 2007-2008, ex art. 11-quater della L. n. 41/2007) a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti spazi idonei per l’informazione agli spettatori (cartellonistica – schermi, ecc.) al fine di garantire la conoscenza del ‘regolamento d’uso’ dell’impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio >>.




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