Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  11/12/2023

Gare d’appalto e associazioni di volontariato: diversi profili di interesse – Tar Campania, sez. V, 6670/23

Alle gare d’appalto possono (legittimamente) partecipare anche le organizzazioni di volontariato, esponendo tra i costi generali quelli riferiti al personale volontario. E’ quanto, tra l’altro, statuito dai giudici amministrativi campani (sez. V, sentenza 4 dicembre 2023) nel caso di un ricorso presentato avverso la deliberazione di un’Asl campana con la quale l’azienda medesima ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del servizio di noleggio di auto mediche dotate di autista e infermiere con posizionamento sul territorio.

Di seguito, sinteticamente, si analizzano le motivazioni addotte dal Tar campano. Il primo aspetto affrontato dai giudici amministrativi riguarda le spese riferite ai volontari. Esse possono essere ricondotte alle spese generali dell’associazione: “A tale proposito, occorre dare atto che l’eventuale riconducibilità del rimborso del costo dei lavoratori volontari alle spese generali (come ritenuto dalla istante) – anziché al costo della manodopera – non condurrebbe ad una modifica sostanziale dell’entità economica dell’offerta, trattandosi di diversa imputazione degli oneri che confluiscono nell’offerta economica”.

Ne consegue – secondo il giudizio del Tar campano – che le organizzazioni di volontariato possono legittimamente partecipare alle gare d’appalto indicando tra le risorse messe a disposizione dell’attività oggetto dell’appalto medesimo il proprio personale volontario. Trattasi di scelta che rientra “nella libertà imprenditoriale di organizzazione del lavoro”. In questo senso, i giudici amministrativi hanno evidenziato che il disciplinare di gara non impediva l’utilizzo di volontari da parte delle organizzazioni partecipanti all’appalto. Ragionando a contrariis, si sarebbe trattato di una “illegittima clausola limitativa della partecipazione degli operatori del settore”.

Altro profilo affrontato nella sentenza de qua è quello relativo alla possibilità per le organizzazioni di volontariato di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Al riguardo, giova ricordare che l’art. 6 del Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017) stabilisce che gli Enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del medesimo Codice “a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali” rispetto alle attività di cui all’art. 5. Alle attività statutarie devono essere “destinati” gli eventuali utili di gestione dell’attività svolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Codice del Terzo settore.

Da ultimo, il Tar ha rimarcato che il requisito di capacità economico-finanziaria può essere riferito alla nozione di fatturato, la quale non necessariamente deve contemplare l’annotazione ai fini Iva, “potendo più in generale sottintendere l’ammontare dei ricavi iscritti nel conto economico in un determinato esercizio.”

Infine, i giudici amministrativi hanno evidenziato che “l’ammissione delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di considerare utilmente anche i requisiti economici maturati dalle medesime”. Se così non fosse, “risulterebbe irrimediabilmente leso il principio del favor partecipationis traducendosi l’ermeneutica in una illegittima limitazione alla facoltà di accesso alle procedure.”

In questa prospettiva, il Tar ha ritenuto che il contenuto economico dell’avvalimento possa anche risultare limitato nel suo ammontare. Ancorché il contratto di avvalimento sia tipicamente oneroso e, qualora in sede contrattuale non sia stabilito un corrispettivo in favore dell'ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

La sentenza de qua ci consegna una rappresentazione di organizzazioni di volontariato che, ai sensi del diritto eurounitario (operatori economici), possono legittimamente partecipare alle procedure competitive, anche mediante l’utilizzo del proprio personale volontariato, la cui voce di spesa è considerata nell’ambito delle spese generali sostenute dall’organizzazione. In quest’ottica, dunque, ancora una volta, le convenzioni con le associazioni di volontariato previste dal Codice del Terzo settore appaiono istituti giuridici “equiordinati” all’esperimento delle procedure di natura competitiva (un accordo quadro nel caso di specie).




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