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Ets, iscrizione al Runts e amministrazione condivisa – Tar Lazio, 18903/2023

Il Tar Lazio, sez. Quarta Bis, con la sentenza del 13 dicembre 2023, n. 18903, ha confermato che la qualificazione giuridica degli ETS, in quanto iscritto nell’apposito Registro (Runts), costituisce la conditio sine qua non per poter accedere agli istituti giuridici cooperativi di cui agli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo settore.

Sulla base dei criteri e principi direttivi indicati nella legge delega n. 106/2016, gli ETS disciplinati dal d. lgs. n. 117/2017 sono enti privati senza scopo di lucro che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

La definizione di “enti del Terzo settore” ricomprende le seguenti soggettività giuridiche, purché risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts):

  1. a) associazioni, riconosciute o non riconosciute, che possono assumere la qualificazione specifica di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale;
  2. b) enti filantropici;
  3. c) imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  4. d) reti associative;
  5. e) società di mutuo soccorso,
  6. f) fondazioni;
  7. g) altri enti di carattere privato diversi dalle società

Tra le finalità della Riforma del Terzo settore è indubbio che si debba registrare l’intenzione del legislatore di incrementare la conoscibilità, la trasparenza e l’accountability degli enti non profit, anche in un’ottica di maggiore responsabilizzazione dei medesimi enti. A questo fine e anche allo scopo di superare le difficoltà del sistema previgente collegate alla mancanza di informazioni circa le attività, gli interventi, gli statuti e le altre informazioni rilevanti degli enti non profit, il Codice del Terzo Settore ha inteso assegnare al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) un ruolo centrale nell’ambito della riforma dei soggetti non lucrativi. Da ciò consegue la funzione di controllo, monitoraggio e verifica che, inter alia, il Runts è chiamato a svolgere.

In questo senso, la sentenza de qua ribadisce che “L’iscrizione nel registro, in ragione del controllo che ne consegue, riveste un ruolo ancora più importante nei rapporti tra gli enti in esame e la pubblica amministrazione. Ed infatti l’art. 4, comma 1, lett. m), l. n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, “L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9”.

Proprio in considerazione dell’importanza dell’iscrizione nei registri ai fini del controllo sui requisiti sostanziali, il legislatore, in attesa dell’istituzione e della piena operatività del RUNTS, aveva ritenuto insufficiente il solo requisito sostanziale per la qualificazione di un ente come ente del terzo settore. In quest’ottica, si era prevista che “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore” (art. 101, c. 3, d.lgs. citato).”

Ed è “solo la qualificazione di un ente del terzo settore, acquisita mediante l’iscrizione, che consente l’applicazione della disciplina di favore prevista non solo dagli artt. 55, 56 e 57 d.lgs. citato, ma più di recente anche dall’art. 18 del d.lgs. 201/2022, relativo ai rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 (codice contratti pubblici), rubricato “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”.

I giudici amministrativi hanno, dunque, inteso ribadire che l’intero impianto normativo di favore contenuto nel Codice del Terzo settore (e nel d. lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alla co-programmazione, alla co-progettazione e al convenzionamento soltanto con gli enti che risultano iscritti nel Runts.

Il Runts, nonostante l’inevitabile difficoltà collegata alla realizzazione di un sistema innovativo e inedito per la storia delle organizzazioni non profit del nostro Paese, può considerarsi una piattaforma infrastrutturale fondamentale per la realizzazione di alcuni obiettivi che potranno contribuire in modo non marginale alla crescita degli enti non profit. In particolare, si pensi al monitoraggio che il Runts potrà assicurare in ordine alla “vita” degli Ets: finalità, attività, responsabilità interne, rendicontazione potranno risultare costantemente accessibili non soltanto agli stakeholders interessati, ma anche alla platea dei cittadini, che in larga parte sostengono l’azione degli enti non profit. Due, tuttavia, sono le condizioni che si possono ipotizzare per una effettiva ed efficace attività del Runts: una reale cooperazione tra le diverse pubbliche amministrazioni interessate e la consapevolezza da parte degli Ets che la trasmissione dei dati ad essi richiesti contribuirà ad incrementare la loro reputazione sociale.

Lo specifico rapporto che si viene ad instaurare tra enti pubblici ed ETS – come è noto – è stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020. In quell’occasione, il Giudice delle leggi non ha inteso solo evidenziare la legittimità degli istituti giuridici cooperativi di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore, ma ha richiamato la necessaria qualificazione dei soggetti che attivano questi percorsi, segnatamente gli ETS.

La sentenza n. 131 del 2020 ha confermato che proprio da questa qualificazione giuridica discende la possibilità di individuare procedimenti alternativi a quelli competitivi, poiché agli ETS, così come in precedenza già affermato dalla pronuncia n. 185 del 2018, l’ordinamento affida l’espletamento di un munus pubblico. E quest’ultimo si fonda sulle caratteristiche giuridiche ed organizzative degli enti in parola, che risultano obbligatorie per ottenere l’iscrizione nel Runts, che ne “certifica” la loro qualificazione giuridica di ETS.

Quest’ultima ha indubbiamente contribuito a chiarire i “confini” di azione e attività degli Enti del Terzo settore, identificandoli come le organizzazioni “preferite” dalle pubbliche amministrazioni per attivare percorsi amministrativi condivisi. Rimane tuttavia un’ampia platea di soggetti che non risultano iscritti nel Runts, ma che, sia per finalità che attività svolte, si possono considerare “sostanzialmente” enti non profit. Questi possono anche operare nei settori indicati nell’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 (attività di interesse generale) e, pertanto, essere nelle condizioni di collaborare con gli enti pubblici per la realizzazione di finalità di interesse generale. Si tratta di un numero di soggetti e gruppi (anche informali) che chiedono di essere adeguatamente valorizzati e coinvolti, sebbene non attraverso i canali dell’amministrazione condivisa “certificati” dal Runts.




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