-  Span√≤ Giuseppe  -  20/04/2015

ESPROPRI ILLEGITTIMI: LO STATO DELL'ARTE - T.A.R. Sicilia n. 2268/2014 - Giuseppe SPANÒ

Espropri illegittimi

Non opera la prescrizione ma l'usucapione ventennale

L'art. 42 bis testo unico espropri è applicabile anche alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore

La sentenza in commento risulta essere di notevole interesse in quanto ricostruisce in modo analitico gli orientamenti giurisprudenziali attuali in materia di espropri illegittimi, uniformandosi agli stessi.
Infatti il T.A.R. Sicilia con la decisione n. 2268/2014 ritiene di dover aderire alla consolidata giurisprudenza pregressa che qualifica il comportamento in specie tenuto dalla pubblica amministrazione (comunque riconducibile alla estrinsecazione di un potere pubblico in ragione di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto occupazione d"urgenza, cui tuttavia non ha fatto seguito nei termini previsti dalla legge il provvedimento definitivo di esproprio) quale illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione (cfr. T.A.R. Palermo sez. III, 13 gennaio 2009, n. 39) in mancanza di un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi.
Ciò anche in conformità alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo adottate nel corso dell'anno 2000 (sentenze C.E.D.U. del 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura e n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera) che hanno sancito la contrarietà con l"ordinamento internazionale dell"istituto di origine giurisprudenziale della "espropriazione sostanziale" nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa; giurisprudenza oggi ulteriormente avvalorata dalla rinnovata e diretta incidenza sul piano interno delle disposizioni della C.E.D.U., in ragione del combinato disposto della nuova formulazione dell"art. 6 del Trattato dell"Unione Europea (a seguito delle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007) e l"art. 117 co. 1 della Costituzione, come in ultimo modificato con L. Cost. 3/2001 (cfr. sul punto di recente T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, Sentenza 18 maggio 2010 n. 11984).
Pertanto, salva la possibilità di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l"ordinamento appresta (i.e.: restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto "spogliato" può agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l"unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente pubblico (in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 2 settembre 2009, n. 1462).
L'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto con D.L. n. 98 del 2011, ha nuovamente disciplinato il potere discrezionale di acquisizione del bene "in sanatoria" già regolato dall'art. 43 (dichiarato com'è noto incostituzionale), sancendo che l'Amministrazione, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, possa decidere se demolire in tutto o in parte l'opera, restituendo l'area al proprietario, oppure disporne l'acquisizione.
La norma trova applicazione anche in relazione "ai fatti anteriori", come per l'appunto quello sottoposto all'attenzione del T.A.R. Sicilia (art. 42 bis, comma 8), ed è applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico, dapprima sancito dall'art. 36 L.R. n. 7 del 2002 e, poi, dall'art. 1, primo comma, L.R. n. 12 del 2011, che hanno entrambe stabilito, salvo deroghe particolari che in questa sede non interessano, la diretta applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 e delle sue successive integrazioni e modificazioni nel territorio della Regione.
Il T.A.R. Sicilia nella sentenza in esame, richiama integralmente le considerazioni già espresse nelle recenti proprie sentenze nonché del Tar Catania (sent. 1498/2012, cit.), secondo cui "a seguito dell'annullamento del decreto di esproprio, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011)".
Nonostante l'irreversibile modificazione dell'area illecitamente occupata, la proprietà della stessa rimane, quindi, in capo all'originario proprietario o a suoi aventi causa, con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti civilistici per ordinare la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino stato.
L'art. 42 bis, infatti, regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira".
La norma non regola più, invece, (come faceva l'art. 43) i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione, sicché ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condanni l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato elide irrimediabilmente il potere sanante dell'Amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore.
Tuttavia, come osservato nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1514/2012, i principi derivanti dall'interpretazione sistematica delle norme sopra citate e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all'art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l'Amministrazione di acquisire il bene ai sensi del citato art. 42 bis.
In applicazione dei menzionati principi con la sentenza n. 2668/2014 il T.A.R. Sicilia ritiene di accogliere il ricorso dei ricorrenti statuendo che alla luce dell"entrata in vigore dell"art. 42 bis, l"Amministrazione deve nuovamente esercitare le proprie valutazioni in ordine all"acquisizione definitiva del bene al proprio patrimonio.
Infatti secondo il T.A.R., fermo restando che i ricorrenti non possono che ritenersi ancora proprietari dei beni oggetto del provvedimento impugnato, deve ordinarsi all'Amministrazione comunale di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, qualora l'Amministrazione stessa non ritenesse di restituire l'immobile ai legittimi proprietari previa riduzione in pristino stato.
In tale ultima ipotesi, l'Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l'occupazione illegittima a far data dall'immissione in possesso sino alla restituzione effettiva del bene.
Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione del bene, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso, della superficie occupata (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/ 2001).
Le somme così determinate in relazione a ciascuna annualità dovranno, poi, essere rivalutate anno per anno e sugli importi cosi rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).
In alternativa, l'Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, può essere quello previsto dall'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.).
Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42 bis, essa dovrà corrispondere ai proprietari dell'immobile un indennizzo corrispondente al valore venale - calcolato tenendo conto delle misurazioni eseguite come sopra suggerito - della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 bis, primo e terzo comma).
Nell'ipotesi di acquisizione ai sensi del citato art. 42 bis, l'Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere il risarcimento per l'occupazione illegittima, dall'immissione in possesso sino alla data di acquisizione del bene, consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 bis, terzo comma).




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