«Titolo IV-bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglie
CAPO I
Disposizioni generali
(...)
CAPO II
Del procedimento
Sezione I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
(...)
Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato al giudice competente
insieme con i documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa
il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento,
e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il
termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno
trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto e' MALATO DI MENTE O LEGALMENTE
INCAPACE.
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chi è malato di mente? come si fa a saperlo?
Chi è legalmente incapace, oltre l’interdetto?
norma evidentemente ridicola, sicuramente incostituzionale, come si fa a scrivere una baggianata del genere?