Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  02/03/2023

Ecco una norma assurda della riforma "Cartabia"

«Titolo IV-bis

    Norme per il procedimento in  materia  di  persone,  minorenni  e

famiglie

    CAPO I

    Disposizioni generali

(...)

CAPO II

  Del procedimento

  Sezione I

  Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

(...)

Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso  e  decreto  di  fissazione

dell'udienza). - Il  ricorso  e'  depositato  al  giudice  competente

insieme con i documenti in esso indicati.

    Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa

il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del  procedimento,

e fissa l'udienza di prima comparizione  delle  parti  assegnando  il

termine per la costituzione del convenuto, che deve  avvenire  almeno

trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente  nomina  un  curatore

speciale  quando  il  convenuto  e'  MALATO  DI  MENTE  O  LEGALMENTE

INCAPACE.

 

\\\\\\\

chi è malato di mente? come si fa a saperlo?

Chi è legalmente incapace, oltre l’interdetto?

norma evidentemente ridicola, sicuramente incostituzionale,  come si fa a scrivere una baggianata del genere?

 

 




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