-  Mazzon Riccardo  -  16/05/2017

Eccesso colposo nell'uso legittimo di armi: facile superare i limiti imposti dall'art. 53 c.p. - Riccardo Mazzon

In ambito civile sono state dai giudici mutuate dal codice penale - ed individuate, pertanto, come altre cause che giustificano la condotta di chi arreca danno ad altri -, le scriminanti, ad esempio, dell"esercizio del diritto (art. 51 c.p.), dell"adempimento del dovere (art. 51 c.p.) o del consenso dell"avente diritto (art. 50 c.p.: causa di giustificazione alla quale la dottrina ha prestato particolare attenzione, come si vedrà nel proseguo del lavoro, specie in materia di trattamento medico).

D"altro canto, richiamando quanto più volte riferito circa l"opportunità di constatare ed utilizzare il parallelo strutturale illecito penale/illecito civile (cfr., amplius, da ultimo, "Le cause di giustificazione nella responsabilità per illecito", Riccardo Mazzon, Giuffré 2017), per quanto concerne la disciplina di tali scriminanti, il rimando alla scienza penalistica è senz"altro doveroso; ecco perché, in effetti, proprio relativamente alle cause di giustificazione, la giurisprudenza civile utilizza con naturalezza e senza particolari preoccupazioni, le ipotesi previste esplicitamente dagli artt. 50, 51, 52, 53 e 54 c.p..

Così, per fare un esempio (l"esempio è tratto da Cass. Civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2091, GCM, 2000, 460; DResp, 2000, 877) concernente l"art. 53 c.p. (uso di armi), è stato notato come l'art. 2044 c.c. rinvii sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa); e, parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: sicché, nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente; tale ipotesi rientra, così, piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità; infatti, se è vero che i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento, detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film