Infondati i dubbi sulla distanza minima di 500 metri e sull'obbligo di braccialetto elettronico, ma l'impossibilità tecnica del controllo remoto non può risolversi in un automatismo cautelare a sfavore dell'indagato.
Con la sentenza n. 173, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei riguardi dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”).
Notizia tratta dal sito della Corte Costituzionale: www. cortecostituzionale.it
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