-  Mazzon Riccardo  -  28/10/2011

DECORRENZA DEL TERMINE ENTRO IL QUALE DEV'ESSERE NOTIFICATO IL DECRETO INGIUNTIVO - RM

Quanto alla decorrenza del termine, entro il quale deve essere notificato il decreto d'ingiunzione (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), si è precisato che
“...il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato all'intimato sotto comminatoria di inefficacia a norma dell'art. 644 c.p.c. decorre non dalla data apposta nel contesto nel provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria...”.
Cassazione civile, sez. II, 10 agosto 1982, n. 4488 Buonincontri c. Mundo Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 8
Il principio testé esposto è pressoché pacifico, come si evince anche dall'esaustiva e recente motivazione sotto riportata, coinvolgente anche delicati argomenti quali l'inesistenza della notifica e il valore da attribuire alla nullità della medesima:
“....sostiene ancora il ricorrente, che il decreto ingiuntivo in questione, non sarebbe mai passato in giudicato, essendo divenuto inefficace (vedi pagg. 4 e 5 del ricorso) per non essere "stato notificato nel termine di 20 giorni dalla pronuncia previsto dal testo allora in vigore dell'articolo 644 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo era stato infatti emesso il 24.7.1990. Da questa data decorreva il termine di 20 giorni per la notifica. Questo termine non era sospeso durante il periodo feriale perchè il decreto era provvisoriamente esecutivo. Il decreto doveva dunque essere notificato entro il 13.8.1990. A questa data la banca aveva tentato una prima notifica, ma questa non era andata a buon fine...............In questa situazione il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.”. Queste affermazioni del ricorrente contengono una serie di errori giuridici. Prima della modifica ad opera del D.L. n. 432 del 1995, art. 8, convertito con modificazioni in L. n. 534 del 1995, entrata il vigore il 21.12.1995, lart. 644 c.p.c. era così formulato: "il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio dello Stato......". Il decreto ingiuntivo, pertanto, non doveva essere notificato nel termine di venti, ma in quello di quaranta giorni. Tale termine non decorreva dalla data di pronuncia del decreto, ma dalla data del suo deposito in cancelleria (cfr. in tal senso Cass. n. 7160/01 e n. 4488/82); inoltre, non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, ai sensi dell'art. 1 della medesima era soggetto a sospensione nel periodo feriale (cfr. per tutte Cass. n. 5447/99). Pertanto, valutando correttamente il periodo di tempo trascorso tra il deposito del decreto ingiuntivo e la sua notifica, si rileva facilmente che non sussiste il denunciato ritardo nella notifica di detto provvedimento, avendo lo stesso ricorrente (pag. 3 del ricorso), affermato che dopo un primo tentativo di notifica con esito negativo, in data 13.8.1990, alla Immobiliare Vasari s.p.a., via (OMISSIS), in persona del legale rappresentate, essendo il destinatario risultato sconosciuto al domicilio indicato, il giorno 1 ottobre 1990 l'ufficiale giudiziario aveva effettuato una seconda notifica "per quanto concerne la Immobiliare Vasari s.p.a. a mani dell'a.u. signor R.A. ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. mediante deposito alla casa comunale di Milano".......omissis …. a ciò si aggiunga che questa Corte ha affermato, orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide, che la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'articolo 644 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'articolo 188 d.a. c.p.c., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione, ipotesi che, come detto, non ricorrono nel caso di specie. L'inesistenza giuridica della notificazione ricorre, infatti, quando quest'ultima sia stata espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a costui totalmente estranei, mentre la notificazione è nulla o semplicemente irregolare, quando sia stata effettuata in un luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della persona medesima (cfr. per tutte cass. n. 9372 del 1997; n. 12998/91.....”.
Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959Fall. Soc. immob. Vasari c. Banca Antoniana pop. veneta Giust. civ. Mass. 2007, 10 - conforme - Cassazione civile, sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7160 Panni c. Inps Giust. civ. Mass. 2001, 1062




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