Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Francesco Bernicchi  -  22/03/2022

DASPO all'atleta e non solo al tifoso, la Cassazione chiarisce i limiti - Cass. Pen. 35481/2021

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 35481/2021 III Sezione) relativa al tema del provvedimento di DASPO che vede come soggetto passivo uno sportivo e non solo un tifoso.

Il fatto, in breve: la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale del capoluogo campano che aveva condannato Tizio alla pena di 6 mesi di reclusione e 5000€ di multa e alla conseguente pena accessoria di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) con obbligo di presentarsi in Questura mezz’ora prima di ogni partita della squadra presso la quale lo stesso assumeva la qualità di calciatore per il reato di cui agli art. 81 co. E art. 6 legge 401/1989.

In particolare Tizio aveva violato il provvedimento di DASPO che gli faceva divieto di accedere a luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche perché partecipò, come calciatore, ad un incontro di calcio della squadra dilettantistica Alfa contro Beta.

Tizio ricorre in Cassazione adducendo illogicità della motivazione poiché, a parere dei legali, la norma in questione che tutela le manifestazioni sportive da episodi violenti vietando la partecipazione a soggetti pericolosi, vale per prevenire le condotte violente dei tifosi/spettatori e non ad impedire la partecipazione ad attività sportive.

I giudici di Piazza Cavour considerano infondato il ricorso, ma esprimono un principio di diritto che collima con quanto prospettato dai ricorrenti.

Infatti, gli ermellini, enunciano il principio secondo cui: “è legittimo il provvedimento del Questore che vieti l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) non solo come spettatore ma anche in qualità di partecipante a una competizione sportiva, purché il destinatario del divieto non eserciti professionalmente l’attività sportiva, non prevedendo l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che il provvedimento del Questore possa limitare l’attività lavorativa retribuita.”

Nel caso di specie Tizio era dilettante, non retribuito e quindi oggetto giustamente di DASPO anche come partecipante, ma ragionando in astratto si deve affermare che il DASPO non può colpire il professionista nelle sue attività lavorative dalla quali ricava retribuzione per le sue esigenze di vita e nelle quali esplica la sua personalità – diverrebbe, altrimenti, una misura anti costituzionale.


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