Apparentemente non ci sono grosse novità, rispetto ai contenuti delle sentenze di S. Martino del 2008, ma certo lo spirito è sostanzialmente l’opposto: là una sorta di caccia alle streghe, con vari passaggi ossessivi, quasi paranoici e autoritari, qua una pacata esposizione di linee applicative ragionevoli, con un riassunto dei tre rubinetti possibili della risarcibilità, ossia reato, prescrizioni specifiche, diritti inviolabili di cui alla Costituzione.
Si poteva fare qualcosa in più, e cioè dire che è un po’ farraginoso e al limite ridicolo pensare che il Parlamento, come ad esempio nel caso degli animali, debba pensare lui di mettere una certa voce nella Costituzione, con un provvedimento specifico, onde essere certi che il soggetto interessato potrà sperare nella rilevanza ex art. 2059 c.c. di quel certo bene o diritto?
Probabilmente sì, ma forse sarà per la prossima volta, provaci ancora caro Ermellino della Terza!!
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Il principio di diritto: "premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni, l'impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da impedimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale".
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