In situazioni caratterizzate dalla presenza di fondi a dislivello, l'articolo 2053 del codice civile andrà relazionato con la disciplina imposta dall'articolo 887, medesimo codice (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo),
"la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d'origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che risponde ex art. 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina" (Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2005, n. 5762, GCM, 2005, 4 - cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -),
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sicché responsabile potrà essere, a seconda delle circostanze concrete, il proprietario del fondo inferiore, il proprietario di quello superiore – si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, che precisa come in tema di fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore sia tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore, con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non avere provveduto tempestivamente ed efficacemente alla anzidetta costruzione, o per avere trascurato di mantenere in efficienza il muro preesistente:
"l'onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. L'anzidetto principio trova applicazione anche nel caso che il crollo del muro si sia verificato quando i due fondi finiti appartenevano allo stesso proprietario, giacché l'obbligo della costruzione a carico del proprietario del fondo superiore sorge per il solo fatto che ciò si renda necessario per contenere il franamento del terreno, quale sia la condizione dei luoghi precedente all'acquisto" (Cass. civ., sez. II, 27 agosto 1991, n. 9156, GCM, 1991, fasc. 8) -,
ovvero entrambi:
"nell'ipotesi in cui non sia stata superata la presunzione di comunione del muro di confine tra fondi a dislivello, i proprietari dei fondi superiore ed inferiore sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi danneggiati dalla rovina del muro comune" (Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13406, FI, 2002, I, 1473).