Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  12/06/2023

Danni endofamiliari, riforma Cartabia

Al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti
(...)

Art. 50.5

(( (Ripartizione degli  affari  tra  la  sezione  distrettuale  e  le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). ))

  ((Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i  procedimenti  previsti dagli articoli 84, 90,  250,  quinto  comma,  251,  317-bis,  secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del  codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio  1983,  n.  184,  e dall'articolo 31 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, nonche' tutti  i  procedimenti  civili  riguardanti  lo  stato  e  la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le  convivenze e i  minori,  unitamente  alle  domande  di  risarcimento  del  danno connesse  per  l'oggetto  o  per  il  titolo,  e  i  procedimenti  di competenza del giudice tutelare.

(...)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(...) Si è infine specificato che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto. In proposito si osserva che la legge delega contempla l’attribuzione al “nuovo” tribunale delle domande di risarcimento del «danno endo-familiare», espressione che si sta diffondendo nella prassi ma della cui stessa utilità alcune voci dottrinali dubitano. Tale espressione - mai impiegata in precedenza dal legislatore – indica, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli. Piuttosto che fare uso di una categoria ancora di incerto inquadramento dottrinale, si è preferito fare riferimento ad un concetto – quello di causa connessa per l’oggetto o per il titolo con le domande aventi ad oggetto i rapporti sopra indicati – ormai consolidato e tale da escludere che possano essere attratte alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche domande risarcitorie connesse solo soggettivamente, e che non trovano quindi diretto fondamento nel rapporto di natura “familiare” in senso lato.

  




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