Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti
(...)
Art. 50.5
(( (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). ))
((Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.
(...)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(...) Si è infine specificato che sono attratte alla competenza della sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo con i procedimenti di cui si è detto. In proposito si osserva che la legge delega contempla l’attribuzione al “nuovo” tribunale delle domande di risarcimento del «danno endo-familiare», espressione che si sta diffondendo nella prassi ma della cui stessa utilità alcune voci dottrinali dubitano. Tale espressione - mai impiegata in precedenza dal legislatore – indica, in buona sostanza, quelle voci di danno derivanti dalla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale tra coniugi o tra genitori e figli. Piuttosto che fare uso di una categoria ancora di incerto inquadramento dottrinale, si è preferito fare riferimento ad un concetto – quello di causa connessa per l’oggetto o per il titolo con le domande aventi ad oggetto i rapporti sopra indicati – ormai consolidato e tale da escludere che possano essere attratte alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche domande risarcitorie connesse solo soggettivamente, e che non trovano quindi diretto fondamento nel rapporto di natura “familiare” in senso lato.