Situazione - In non poche legislazioni dell’Europa, Italia compresa, nonché in vari paesi del mondo, l’istituto dell’interdizione risulta tuttora in vigore
Questioni – In quanto misura oppressiva e anacronistica, nonché contrastante formalmente con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006, l’istituto in questione necessita, assieme all’inabilitazione, di venir abrogato
Obiettivi – Oltre alla cancellazione di tali figure, si tratta di vedere come andrà organizzata in via transitoria la conversione (eventuale) degli attuali interdetti e inabilitati in altrettanti beneficiari di AdS
Situazione - In alcuni paesi europei (Austria ‘Sachwalterschaft’; Germania ‘Betreung’) una soluzione analoga alla nostra AdS appare già in vigore da tempo, magari come unico approdo protettivo; in altri sistemi si tratta di introdurla
Questioni - Potrà essere utile, in vista dell’adozione di un paradigma ottimale/uniforme, un confronto fra le diverse normative europee di AdS oggi in vigore: in particolare per quanto concerne la tipologia dei destinatari, la qualità dei ricorrenti, i poteri del giudice, i criteri di scelta dell’amministratore, le eventuali incapacitazioni del beneficiario, il regime delle impugnazioni, la revoca del provvedimento.
Obiettivi - Si tratta di vedere quali siano le vie migliori per l’introduzione o per il ritocco del modello in esame, presso i vari paesi, e di valutare il senso di possibili diversificazioni disciplinari
Situazione - Manca attualmente in molti ordinamenti, in particolare in Italia, uno statuto adeguato con riguardo alle problematiche degli esseri portatori di dipendenze: sostanze psicotrope, alcol, gioco d’azzardo e così via
Questioni - Occorre assumere allora, rinunciando a prospettive di tipo panmedicalistico, il diritto civile come terreno sul quale immaginare congrui modelli di “protezione interdisciplinare”: in cui figurino salvaguardati (a) sia i diritti della persona con fragilità, (b) sia le prerogative della sua famiglia e in generale di chi lo attornia
Obiettivi - Sarà il giudice tutelare, attorniato da esperti, calibrando opportunamente restrizioni e garanzie, a stabilire con la persona dipendente un “patto di rifioritura”: in cui l’interessato accetti di seguire rigorosamente, per un dato periodo, certe regole di condotta, e ciò (x) sotto il profilo sia esistenziale che (y) sotto quello medico/farmacologico; nella consapevolezza che in caso di trasgressione, da parte sua, l’ordinamento giuridico userà comunque il potere di imporre coattivamente quel rispetto
Situazione - Come le prassi sul “Dopo di noi” spesso evidenziano, l’evento morte dei genitori rischia di lasciare una persona non autonoma in condizioni di grave disagio
Questioni - Il problema non è unicamente (come parrebbe dalla l. 328/2000) quello dell’inserimento residenziale, scolastico, lavorativo. Il rischio maggiore è che vada perduto quel “liquido amniotico” di intese quotidiane, di automatismi interpretativi, di microcodici silenziosi che una convivenza pluridecennale ha necessariamente generato, fra la persona e la sua famiglia. Soltanto mantenendo in vita quel bagaglio identitario, casalingo, l’interessato potrà non dirsi uno sconosciuto solo al mondo
Obiettivi - Si tratta allora di introdurre, in via normativa, percorsi di accertamento/archiviazione del “tesoro autobiografico” in questione, attraverso il lavoro che un apposito ufficio comunale condurrà presso la persona, i suoi genitori, i parenti, gli operatori sociali coinvolti. Tale documento, denominato “progetto esistenziale di vita”, verrà custodito in apposito registro locale, collegato in rete su scala nazionale; accessibile agli aventi diritto, destinato a diventare parte integrante della carta di identità, inderogabile dagli operatori chiamati a prendere, in futuro, decisioni sulla persona
Situazione - Con l’abrogazione dell’interdizione non può che scomparire l’istituto del ‘fedecommesso’; sono note nel contempo, almeno per quanto concerne l’Italia, le difficoltà pratiche di ricorso al ‘trust’, soprattutto nel caso di beneficiari con pochi mezzi
Questioni - Le norme sull’AdS appaiono in grado di fornire, tendenzialmente, strumenti di buona protezione economica del beneficiario. Può essere tuttavia opportuno immaginare la possibilità che, da parte di familiari, di terzi, dello stesso assistito, vengano conferiti beni mobili o immobili entro un apposito “pacchetto”, destinato alla salvaguardia dell’interessato
Obiettivi - Come già previsto nel progetto DM di riforma Cendon/Rossi (art. 692 ss.) recentemente trasmesso al Ministero della Giustizia, nonché al Senato della Repubblica, il modulo in questione andrà strutturato con congrue precisazioni quanto alla natura dei beni conferibili, alle questioni di forma, ai doveri del gestore, alla natura dei vincoli, alla posizione di creditori, alle questioni successorie
Situazione - Il successo numerico dell’AdS, nei paesi in cui tale istituto è accolto, appare tale da minacciare seri problemi al comparto giudiziario. Se è vero che i cittadini virtualmente bisognosi di AdS sono il 5 o il 6% della popolazione, è palese come la giurisdizione volontaria, in Italia, difficilmente potrebbe soddisfare il fabbisogno di presidio civilistico di milioni di persone. Già oggi, con cifre intorno ai 300.000 procedimenti, si registrano situazioni di affanno in varie città, con riflessi di sostanziale incuria verso molti bisognosi
Questioni - La via d’uscita non può che essere la previsione di un forte “bastione amministrativistico”, destinato a collaborare in parallelo col giudiziario, a livello di territorio. Occorre allora far luogo, in proposito, a una legge quadro nazionale, poi a una serie di leggi regionali di attuazione, per i vari ambiti geografici. Verosimilmente le risorse lavorative per far funzionare, a livello locale (Comuni, Consorzi, Circoscrizioni), l’Ufficio-Sportello andranno istituite attingendo (a) sia dal personale del settore pubblico (b) sia da operatori del terzo settore, da familiari, dal volontariato, dalle associazioni di amministratori di sostegno
Obiettivi - Si parla appropriatamente a tale riguardo di USTFAS, cioè di “Ufficio Sportello Triangolare per la fragilità e l’amministrazione di Sostegno”. Triangolare nel senso che, rispetto alla Cittadinanza, l’ufficio è destinato a svolgere mansioni di formazione, accoglienza, informazione, svolgimento delle pratiche di ingresso all’istituto (secondo il motto “non ti dico come fare le cose, le faccio direttamente io”). Rispetto al Giudice tutelare e alla Cancelleria, l’Ufficio assolve funzioni di soccorso informativo/istruttorio per gli svariati passaggi, ritocchi, aggiornamenti di cui al fascicolo AdS. Quanto al beneficiario, l’Ufficio-Sportello affianca capillarmente l’Amministratore di Sostegno, prendendo in carico la persona ed eseguendo in via diretta tutta una serie di compiti (rapporti con banche, assicurazioni, poste, ASL, ufficio del lavoro, Inps, motorizzazione, agenzia delle entrate, condominio, sistema sanitario, carcerario, scolastico, militare, agenzia ricerca badanti, albi e ordini per l’approvvigionamento di portatori di aiuto, tipo avvocato, notaio, commercialista, idraulico, falegname, eccetera), lasciando all’amministratore essenzialmente funzioni di dialogo e monitoraggio periodico, riscontro di bisogni nel beneficiario, controllo e accompagnamento personale