Stranieri, immigrati  -  Redazione P&D  -  07/07/2024

Corte di Giustizia: rifugiati, riconoscimento dello status ed estradizione, comunicato stampa

Sentenza della Corte nella causa C-753/22 (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato)
Status di rifugiato: uno Stato membro non è tenuto a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato concesso in un altro Stato membro.

Qualora uno Stato membro non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente, al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, a causa di un rischio serio per tale richiedente di essere sottoposto, nell'altro Stato membro, a un trattamento inumano o degradante, deve procedere ad un nuovo esame individuale.

Esso deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell'altro Stato membro e degli elementi a sostegno di tale decisione.

Sentenza della Corte nella causa C-352/22 (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia)
Il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro osta all'estradizione dell'interessato verso il suo paese d'origine

Finché l'autorità che ha riconosciuto tale status non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato, indipendentemente dai motivi alla base della domanda di estradizione.
La Corte di giustizia precisa che un cittadino di un paese terzo non può essere estradato, da uno Stato membro, verso il suo paese d'origine, se gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro. L'autorità cui è stata presentata la domanda di estradizione deve mettersi in contatto con l'autorità che ha riconosciuto tale status.
Finché quest'ultima non lo ha revocato, l'interessato non può essere estradato.




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