ANCHE L’INFERMITÀ PSICO-FISICA DELL’IMPUTATO, E NON SOLO QUELLA MENTALE, PUÒ DETERMINARE, SE IRREVERSIBILE, LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
È incostituzionale il riferimento dell’improcedibilità ex art. 72-bis del codice di procedura penale alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l’attiva partecipazione dell’imputato al processo.
«Seppure corrisponde a una classificazione tradizionale», la rigida distinzione tra infermità mentale e infermità fisica «postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative», le quali «hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l’impossibilità di una partecipazione attiva al processo».
È uno dei passaggi centrali della sentenza n.65 del 2023 (redattore Stefano Petitti), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72- bis cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l’improcedibilità nei confronti dell’imputato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
Si tratta nella specie di una persona affetta da SLA, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, essendo la stessa impedita a parteciparvi per l’irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia.
La Corte ha dichiarato illegittimi in via consequenziale gli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., nella parte in cui anch’essi impiegano l’aggettivo «mentale», anziché quello «psicofisico».
Roma, 7 aprile 2023