Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  07/04/2023

Corte Costituzionale, comunicato stampa: illegittimo l’art. 72- bis cod. proc. pen.

ANCHE L’INFERMITÀ PSICO-FISICA DELL’IMPUTATO, E NON SOLO QUELLA MENTALE, PUÒ DETERMINARE, SE IRREVERSIBILE, LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

È incostituzionale il riferimento dell’improcedibilità ex art. 72-bis del codice di procedura penale alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l’attiva partecipazione dell’imputato al processo.

«Seppure corrisponde a una classificazione tradizionale», la rigida distinzione tra infermità mentale e infermità fisica «postula che sia sempre possibile analizzare le manifestazioni patologiche in termini rigorosamente binari, il che non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative», le quali «hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l’impossibilità di una partecipazione attiva al processo».

È uno dei passaggi centrali della sentenza n.65 del 2023 (redattore Stefano Petitti), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72- bis cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l’improcedibilità nei confronti dell’imputato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

Si tratta nella specie di una persona affetta da SLA, il cui processo per reati edilizi ha subito continui rinvii fin dal 2016, essendo la stessa impedita a parteciparvi per l’irreversibilità del suo stato psicofisico, caratterizzato da paralisi progressiva, perdita del linguaggio e incapacità di respirare in autonomia.

La Corte ha dichiarato illegittimi in via consequenziale gli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., nella parte in cui anch’essi impiegano l’aggettivo «mentale», anziché quello «psicofisico».

Roma, 7 aprile 2023




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