-  Mazzon Riccardo  -  07/01/2013

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: CIRCOSTANZE INERENTI ALLA PERSONA (PRIMA PARTE) - Riccardo MAZZON

Precisa l'articolo 118 del codice penale,

"imputazione delle circostanze e comunicabilità delle stesse agli altri partecipi sono le questioni essenziali che si propongono in tema di circostanze del reato nel concorso di persone. Sebbene segnate da propri e diversi connotati, le due questioni si incrociano e addirittura si sovrappongono nei riguardi dell'effetto finale, proponendosi in una correlazione biunivoca. Per un verso, stabilire che una circostanza si estende ad altri concorrenti significa, nello stesso tempo, accettare che esistano le condizioni per la sua imputazione. La comunicazione delle circostanze ai concorrenti presuppone l'osservanza delle regole di imputazione disposte in generale, rispettivamente, per le circostanze aggravanti e per le circostanze attenuanti, non rinvenendosi, al riguardo, una qualsiasi disposizione eccettuativa per il concorso di persone. Per l'altro verso, poi, con la disposizione che alcune circostanze vanno valutate solo nei confronti di taluno dei partecipi, ed a certe condizioni, si crea uno sbarramento che blocca il processo di imputazione di quelle circostanze agli altri concorrenti. L'art. 118 disciplina il profilo della valutazione delle circostanze nei confronti delle condotte poste in essere dai partecipi, disponendo che devono essere valutate solo nei riguardi del concorrente cui si riferiscono le circostanze, sia aggravanti che attenuanti, che concernono i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Si è scelto di indicare nominativamente le circostanze che possono essere valutate solo nei confronti della persona cui si riferiscono, abbandonando il riferimento euristico alla distinzione tra circostanze oggettive e circostanze soggettive presente, invece, nel vecchio testo della disposizione. Mediante la enunciazione in positivo delle circostanze che è possibile valutare solo nei confronti della persona cui si riferiscono - risultando quindi incomunicabili agli altri concorrenti - si afferma contemporaneamente un altro principio, cioè quello della possibilità di comunicare le restanti circostanze. Prima della riforma del 1990, il testo originario dell'art. 118 risultava più articolato e complesso. Come discrimine concettuale si utilizzava la distinzione tra circostanze oggettive e circostanze soggettive. Le circostanze oggettive, aggravanti o attenuanti, dovevano esser valutate a carico dei partecipi, anche se non conosciute da tutti coloro che erano concorsi nel reato (1° co.). Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravavano la pena per taluno dei concorrenti, stavano a carico anche degli altri, sebbene non conosciute, quando erano servite ad agevolare l'esecuzione del reato (2° co.). Infine, si stabiliva che ogni altra circostanza, aggravante o attenuante, era valutata soltanto riguardo alla persona cui si riferiva (3° co.). Il codice Zanardelli, a sua volta, si preoccupava solo delle circostanze aggravanti e distingueva tra le circostanze e le qualità inerenti alla persona e le circostanze materiali. Le prime si estendevano ai concorrenti se erano servite ad agevolare la esecuzione del reato e se i concorrenti ne erano a conoscenza nel momento del fatto. Le circostanze materiali, anche se facevano mutare il titolo del reato, stavano a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento della commissione del fatto in concorso" Confortini, Bonilini, I codici Ipertestuali, 2009, pag. 739

nella formulazione da ultimo dovuta all'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19 ("sulle circostanze, la sospensione condizionale della pena e la destituzione dei pubblici dipendenti"),

"in tema di valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3 n. 19 del 1990, sancisce che "sono state valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono" le circostanze, aggravanti o attenuanti, "concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa" e quelle "inerenti alla persona del colpevole". Restano quindi fuori dalla previsione di tale articolo le circostanze relative alle qualità personali del colpevole e quelle che riguardano i rapporti fra il colpevole e la persona offesa, che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p." Cassazione penale, sez. VI, 10 marzo 1993 Ferrara Cass. pen. 1995, 279 (s.m.) Riv. pen. 1994, 30 Informazione previd. 1993, fasc. 8, 114 Giust. pen. 1994, II, 75 "la nuova normativa introdotta con l. 7 febbraio 1990 n. 19, mentre ha escluso all'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma 1 n. 2 e comma 2 c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 comma ultimo, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito" Cassazione penale, sez. VI, 29 novembre 1991 Sancali e altro Giust. pen. 1992, II, 429 (s.m.)

che le circostanze, che aggravano o diminuiscono le pene, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono:

"in tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli art. 59 e 118 c.p. - come modificati dalla l. 7 febbraio 1990 n. 19 - si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente - assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri - era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l'aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest'ultimo, anche per l'estorsione. La S.C., in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante in questione al ricorrente, atteso che la Corte di merito, riconoscendo l'estraneità del medesimo, sia all'associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato "assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva" dello stesso alla finalità perseguita dall'autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che - ha precisato la S.C. - è, a norma dell'art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l'applicazione dell'aggravante)". Cassazione penale, sez. V, 28 ottobre 1996, n. 1149 Di Micco e altro Giust. pen. 1997, II, 621 (s.m.).

 

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La regola sopra evidenziata vale anche per le pene accessorie, collegate alle circostanze e al conseguente aggravamento della pena:

"l'estensione delle circostanze aggravanti soggettive alla persona concorrente nel reato, ai sensi dell'art. 118 comma 2 c.p. non produce effetti limitati alle sole pene principali, ma comporta anche l'applicazione delle pene accessorie collegate alle circostanze suddette e al conseguente aggravamento della pena". Cassazione penale, sez. VI, 04 maggio 1988 Piccinino Giust. pen. 1989, II,488 (s.m.) Cass. pen. 1990, I,231 (s.m.)

Una delle applicazioni più discusse (e consuete) dei principi de quo la si ha in ambito di attenuante per aver, taluno dei concorrenti, risarcito il danno;

"la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. ha natura soggettiva per ciò che attiene agli effetti prodotti dall'avvenuto risarcimento del danno che, invece, e" oggettivo nel suo contenuto. Pertanto, sotto il profilo degli effetti dell'avvenuta riparazione nei confronti degli eventuali correi, deve essere tenuta presente la condotta di questi ultimi, che, per beneficiare della riduzione di pena, devono dimostrare di avere tenuto un comportamento di concreta collaborazione nell"esborso economico, attraverso la corresponsione della quota da ciascuno dovuta" Cassazione penale, sez. II, 20 gennaio 2005, n. 3673 S. Giur. it. 2006, 2 373

in tal caso, recentissima giurisprudenza precisa come, seppur vero che la relativa circostanza attenuante non si estende tout court ai compartecipi, tuttavia essa giova anche ad essi, qualora abbiano manifestato una concreta (e tempestiva!) volontà di riparazione, rispetto al danno medesimo:

"in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno". Cassazione penale, sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941 P. Cass. Pen. 2009, 7-8 2760 CED Cass. pen. 2009, 242215 In senso conforme Sez. I, 27 ottobre 2003, n. 4177, Balsano, in Giust. Pen., 2004, p. 4076; Sez. II, 17 marzo, 1989, n. 9341, Danovara, ivi, 1990, p. 1280 In senso difforme, v. Sez. IV, 4 ottobre 2004, n. 46557, Albrizzi, in C.E.D. Cass., n. 230195, secondo cui in tema di attenuante del risarcimento del danno, alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 62, n. 6, c.p. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un'impresa di assicurazione. In dottrina, cfr. BISORI, L'attenuante comune del risarcimento del danno e la disciplina di comunicazione delle circostanze ai concorrenti, in Giust. It., 1998, p. 1081 ss.; PREZIOSI, L'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62, n. 6, c.p. e la nuova disciplina delle circostanze del reato, ivi, 1993, p. 1411 ss.; PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. d. pen., vol. II, Utet, 1988, p. 187 ss.; MELCHIONDA, Le circostanze del reato, Cedam, 2000; NAPPI, Guida al codice penale. Parte generale, Giuffrè, 2008, p. 535 ss. In argomento, v. altresì C. cost., 23 aprile 1998, n. 138, in Giust. Pen. 1998, p. 2297, sull'inapplicabilità dell'attenuante de qua nell'ipotesi in cui il risarcimento sia stato effettuato dall'assicuratore.

La medesima pronuncia, rilasciata a Sezioni Unite, prende posizione circa il rapporto tra articolo 62, n. 6, codice penale e articolo 118, stesso codice, e precisa, altresì, che

"l'attenuante ex art. 62 n. 6, prima ipotesi, c.p., non è valutabile in favore dei concorrenti che non abbiano attivamente contribuito all'atto riparatorio quantomeno a titolo di regresso "pro quota" nei rapporti interni tra coobbligati ex art. 1299 c.c. o di offerta reale ex art. 1209 c.c. La materia, infatti, non ricade nella disciplina ex art. 118 c.p. − che pur comporterebbe in via generale, così come riformato dall'art. 3 l. n. 19/1990, l'automatica estensione ai concorrenti dell'attenuante della riparazione del danno integrata anche da uno solo − perché l'atto riparatorio, intervenendo necessariamente "post delictum", esula a priori dal regime giuridico del concorso di persone nel reato ex art. 110 ss. c.p. La riparazione del danno da parte d'un soggetto (già) concorrente nel reato, dunque, in nulla si distingue da quella compiuta ad opera d'un qualsiasi terzo, ipotesi che − alla stregua del dato letterale dell'art. 62 n. 6, c.p. − necessariamente richiede, perché il reo possa fruirne dell'intervento liberatore del terzo, una chiara riferibilità volontaristica e materiale al primo dell'atto riparatorio compiuto dal secondo". Cassazione penale, sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941 P. Resp. civ. e prev. 2009, 9 1808 (NOTA) nota MANCA

Si vedano, ulteriormente, specie per l'indicazione delle modalità comportamentali da tenersi, da parte dei concorrenti che volessero profittare dell'intervenuto (ad opera di altri), integrale risarcimento, le seguenti pronunce:

"l'estensione dell'attenuante del risarcimento del danno al colpevole non può discendere dal semplice soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l'estinzione delle obbligazioni da illecito, ciò in quanto nei reati dolosi si richiede "una concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato", in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l'altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento. (Fattispecie di estorsione in concorso nella quale uno dei ricorrenti lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuta al solo concorrente che aveva provveduto al risarcimento del danno alla persona offesa)" Cassazione penale, sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941 P. Riv. pen. 2009, 4 438 Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 3 1483 (NOTA)nota CIVELLO Guida al diritto 2009, 16 98 (SOLO MASSIMA) "l'attenuante dell'avvenuta riparazione del danno (art. 62, n. 6 c.p.) ha carattere soggettivo ai sensi dell'art. 70 c.p. in quanto attiene ai rapporti tra colpevole e offeso; tuttavia la circostanza è estensibile ai concorrenti - non rientrando nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 118 c.p. (nel testo modificato dalla l. 19/1990) - a condizione che ricorra un comportamento del singolo correo influente sull'attività riparatoria, come potrebbe essere un contributo personale economicamente apprezzabile, anche se non proporzionale al numero degli obbligati" Cassazione penale, sez. I, 05 novembre 2001, n. 5591 Gualtieri D&G - Dir. e giust. 2002, 9 62.

Per pronunce precedenti alla modifica, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, si confrontino le massime che seguono:

"la circostanza attenuante comune al risarcimento del danno, essendo di natura soggettiva in quanto relativa ai rapporti tra colpevole ed offeso, è applicabile soltanto a colui che, tra più colpevoli, abbia provveduto al risarcimento del danno, mostrando, cioè, quel ravvedimento attivo, in cui la circostanza trova il suo fondamento, ma non può, invece, essere estesa ai concorrenti nel reato che non abbia attivamente e personalmente collaborato al risarcimento e, quindi, all'elisione degli effetti dannosi del reato" Cassazione penale, sez. I, 12 dicembre 1980 Zucchelli Giust. pen. 1981, II,583 (s.m.) "l'attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ha natura soggettiva, sicché, qualora sia stato risarcito il danno da uno solo dei concorrenti nel reato, essa non può essere estesa ad altro compartecipe. Infatti, la correlativa diminuzione di pena trova una legittima giustificazione non solo nella reintegrazione del patrimonio della vittima o dei suoi aventi diritto, ma principalmente nella considerazione che l'avvenuto ristoro del danno rappresenta una tangibile manifestazione di ravvedimento del reo e di una sua minore pericolosità sociale"  Cassazione penale, sez. II, 12 ottobre 1987 Pezzotta Cass. pen. 1989, 580 (s.m.) Riv. Pen. 1988, 1075 - cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011.

 




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