Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  03/11/2024

Circonvenzione di incapace e prova della condotta induttiva - Cass. pen. n. 35247/2024

Si propone di seguito la parte motiva della recente pronuncia:

"Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati.
2. Le diverse deduzioni, seppure inserite in un unico motivo di ricorso, sono dirette a censurare le motivazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi del reato di circonvenzione di persona incapace, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'induzione della persona offesa (...) (ottasettenne all'epoca dei fatti), al presupposto della riconoscibilità della sua situazione di deficienza psichica da parte dell'imputato, persona estranea al suo nucleo familiare, nonché con riferimento alla congruità economica del contratto di mutuo concluso in favore del ricorrente.
In termini generali, quanto alla prova del delitto di cui all'art. 643 cod. pen. giova ricordare che la Suprema Corte (si veda Sez. II, n.51192 del 13 novembre 2019, Rv. 278368-01; conf. tra le altre Sez. II, n.6078, del 09 gennaio 2009, Rv.243449-01) ha affermato in più occasioni il seguente principio: "In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento. (Fattispecie in cui la vittima, affetta da disturbo della personalità, era stata indotta a vendere un immobile per un corrispettivo notevolmente inferiore al valore di mercato e da versarsi in gran parte dopo oltre cinque anni, nella falsa convinzione che la cessione riguardasse solo la metà del bene e che la stessa avrebbe continuato ad occuparlo a titolo di locazione senza addebito di oneri condominiali, per il cui mancato pagamento aveva successivamente subito dagli imputati una intimazione di sfratto)".
2.1. Nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado hanno, certamente, basato le loro decisioni in parte anche su elementi indiziari e prove logiche, soprattutto con riguardo alla condotta di induzione; tuttavia, come è noto, compito di questa Corte non è svolgere una rivalutazione del compendio istruttorio utilizzato dai giudici di merito, ma piuttosto la verifica della tenuta della motivazione nei limiti propri del giudizio di legittimità. Si afferma, infatti, che: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (così, tra le tante, Sez. VI, n.5465 del 04 novembre 2020, dep.2021, Rv. 280601-01).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'enunciare il principio secondo cui: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la ed. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (così tra le tante Sez. II, n.37295, del 12 giugno 2019, E., Rv.277218-01). Tale regola di giudizio, che il Collegio intende ribadire, assume sicura rilevanza nel caso di specie, in quanto la sentenza del Tribunale di Imperia risulta particolarmente dettagliata nel ricostruire in fatto la complessa vicenda, offrendo, così, ai giudici di appello un quadro probatorio nitido e preciso sotto ogni profilo, che, sostanzialmente, è stato fatto proprio dalla Corte di appello.
2.2. Si valuta, perciò, che la lettura congiunta delle due sentenze di condanna evidenzi una serie di fatti storici, quasi tutti non contestati, che, unificati secondo un filo logico-giuridico coerente, hanno consentito l'accoglimento della tesi accusatoria in entrambi i giudizi di merito. In particolare, è stato ritenuto, con argomentazioni prive di contraddittorietà e manifesta illogicità: che la (...), come emerge dalle conclusioni medico-legali del dott. (...) e in precedenza del dott. (...), versava in uno stato di deficienza cognitiva idoneo a renderla non più pienamente in grado di valutare la convenienza dei propri atti e quindi tale da renderla circonvenibile; che tale stato poteva essere riconosciuto da chi la frequentava in maniera costante e non occasionale, come era avvenuto con il ricorrente nei mesi antecedenti alla stipula del contratto; che la persona offesa aveva compiuto atti giuridici che avevano prodotto oggettivamente conseguenze patrimoniali dannose per se stessa essendosi privata, nello spazio di neppure un mese, di una somma di denaro ingente per compiere un'operazione economica della quale l'unico beneficiario reale era il A. e che prevedeva meccanismi di restituzione incerti e di difficile concretizzazione. La sentenza di prime cure ha, altresì, evidenziato che l'imputato "....non aveva mai iniziato ad adempiere agli obblighi contrattuali che si era assunto nei confronti della (...), non avendo mai corrisposto nulla delle rate mensili pattuite fino al momento in cui (maggio 2017) aveva inviato la lettera con cui si dichiarava pronto a pagare le rate (già tre) fin lì non evase. Inoltre, nel corso del 2017 è stata accertata la presenza di ricavi non dichiarati per oltre 100.000 euro, soldi che, quindi, erano entrati nella disponibilità del solo A. e che si pongono in coerenza con la descrizione di una condotta tesa ad avere vantaggi personali esclusivi dall'operazione compiuta grazie alle finanze della (...) e finalizzata ad escluderla totalmente da qualsiasi scelta gestionale".
Su tale ultimo rilievo, ossia il comportamento successivo alla circonvenzione dell'anziana donna da parte dell'imputato, è utile richiamare un precedente della Suprema Corte (Sez. I, n.16575 del 31 marzo 2005, Rv. 231380-01), secondo cui: "In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa". Si ritiene, pertanto, che la prova logica dell'avvenuta circonvenzione, conseguente ad una lettura complessiva e non parcellizzata dei fatti sopra evidenziati, resiste alle censure del ricorrente, che reiterando con il presente ricorso molti dei motivi di appello, si limita a riproporre una lettura alternativa dell'intera vicenda, chiedendo, sostanzialmente, alla Corte di riconsiderare le dichiarazioni dei testimoni che avevano partecipato agli incontri preparatori alla stipula del contratto, nonché di rivalutare la congruità e la convenienza anche per la persona offesa del contratto di mutuo in favore del (...) compiti che, come già evidenziato, esulano dal giudizio di legittimità.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione in favore della parte civile, che ha partecipato alla discussione pubblica, delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo."




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