l’ alienazione dei beni mobili ed immobili compresi nel patrimonio della cooperativa disciolta deve essere eseguita dai liquidatori, nei compiti dei quali è incluso tipicamente tale incombente; ciò che si rende in ogni caso necessario, sia per soddisfare le ragioni degli eventuali creditori sociali, e sia, anche in mancanza di debiti, per provvedere all’eventuale distribuzione tra i soci o devoluzione dell’attivo residuo