-  Mazzon Riccardo  -  18/04/2015

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE VALE ESTINZIONE: ANCHE PER LE SOCIETA' DI PERSONE? - Riccardo MAZZON

la disciplina di cui all'articolo 2495 del codice civile è applicabile anche alle società di persone?

è necessario operare una lettura costituzionalmente orientata del suddetto articolo

opponibiltà dell'evento ai terzi

Una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2495, comma 2, del codice civile, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone,

"la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione ai sensi dell'art. 2485 comma 2 c.c., attesa la sostanziale sovrapponibilità fra gli art. 2312 comma 2 c.c. (applicabile anche alle s.a.s. ai sensi degli art. 2315, 2324 c.c.) ed il previgente art. 2596 c.c. (oggi art. 2495 c.c.) e considerato inoltre che la perdita del "beneficium excussionis" per i soci illimitatamente responsabili della s.n.c. o della s.a.s. è già prevista dagli art. 2312 e 2324 c.c. quale conseguenza della cancellazione, sicché deve escludersi che il mantenimento di una diversa disciplina fra società di capitali e società di persone possa trovare giustificazione nella posizione deteriore nella quale verrebbero a trovarsi tali soci per effetto dell'estinzione" (App. Napoli 22.4.2009, Redazione Giuffrè, 2009 – conforme, con la precisazione che la società cessa di esistere e non può più essere evocata in giudizio: Trib. Torino 12.1.2007, GI, 2007, 11, 2523),

in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2003, e con decorrenza dal primo gennaio 2004, (cfr., amplius, paragrafo 7. del capitolo ventesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON) nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore:

"l'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal d.lg. n. 6/03, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli art. 10 e 11 preleggi, e dell'art. 73 cost., u.c. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dall'1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati. Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dall'1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli art. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costituivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dall'1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone. Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma" (Cass. civ., Sez. U., 22.2.2010, n. 4061 (Conferma App. Milano 2 dicembre 2003 n. 3304), GC, 2010, 7-8, 1648; GC, 2010, 12, 2797 – conforme Cass. civ., Sez. U., 22.2.2010, n. 4062, DeG, 2010; GCo, 2010, 4, 698; FI, 2011, 5, 1498 – conforme - App. Roma, sez. III, 7.9.2010, n. 3467, Redazione Giuffrè, 2010 – conforme Trib. Novara 27.4.2010, n. 432, Redazione Giuffrè, 2010 – conforme, in un caso in cui la corte ha affermato che sono validamente compiuti atti giuridici nei confronti di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese, nonostante la pendenza di rapporti giuridici, prima dell'1 gennaio 2004, poiché la società deve ritenersi estinta soltanto a partire da quella data; sicché, prima di quella data, è validamente notificato un atto di precetto in base ad una procura conferita al difensore dagli organi di una società anteriormente allo stato di liquidazione, anche dopo che la stessa sia cancellata dal registro delle imprese, sino a quando la società sia estinta: Cass. civ., Sez. U., 22.2.2010, n. 4060, FI, 2011, 5, 1499; VN, 2010, 2, 801; GCM, 2010, 2, 242; GDir, 2010, 17, 47 – conforme App. Milano 10.2.2010, FP, 2010, 3, 488 - conforme Trib. Monza 6.6.2005, GI, 2006, 1, 72).

 




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