Il Disegno di Legge numero 1662 e 311-A di riforma del processo civile, in discussione in queste settimane in Parlamento, contiene importanti e significative modifiche al procedimento di mediazione. In estrema sintesi, l’articolo 2 del suddetto disegno di legge prevede novità in tema di materie soggette a mediazione, partecipazione personale delle parti al procedimento, di ruolo della mediazione telematica e di consulenza tecnica e di vantaggi/trattamento fiscale dei compensi dei difensori in mediazione a carico delle Parti assistite. Con riferimento all’ambito di applicazione della mediazione, essa viene estesa ai contratti di associazione in partecipazione, d’opera, di franchising, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub – fornitura, mentre la negoziazione assistita viene introdotta in materia di contratti di lavoro. Circa la presenza personale delle Parti in mediazione, lo scrivente, da operatore del diritto, ritiene che sia assolutamente utile e necessaria che essa avvenga sempre, in quanto strumento di risoluzione delle controversie che, come evidenziato da autorevolissima dottrina, si fonda sulla disamina degli interessi delle Parti e sull’autonomia personale e decisionale delle stesse, in relazione ai suddetti interessi. Eventuali delegati, seppur a conoscenza dei fatti oggetto di mediazione, ad avviso dello scrivente non potrebbero sostituire, comunque, in modo efficace,l’effettivo titolare degli interessi oggetto di controversia. In relazione alla possibilità di svolgimento della mediazione con modalità telematica (c.d. “medizione on line”), la pratica evidenzia che tale sistema è indubbiamente utile in situazioni, quali quella pandemica, che non consentono un contatto diretto tra le persone, ma non nel caso di insussistenza di ragioni di necessità e/o urgenza, in quanto la mediazione può funzionare solo se le parti, il mediatore ed i rispettivi legali interagiscono dal vivo. Una novità che recepisce quanto già avviene nella prassi quotidiana della mediazione è la possibilità, per il mediatore, di avvalersi di una sorta di CTU, all’interno del procedimento di mediazione, eventualmente su richiesta di una o di entrambe le Parti. In termini di rapporto tra consulenza in mediazione ed eventuale, successivo, giudizio, la consulenza, secondo quanto previsto dalla riforma, potrò essere utilizzata, con riduzione di costi e abbreviazione del processo, come similmente avviene, oggi, con il procedimento per ATP. In materia condominiale, l’amministratore di condominio, secondo le modifiche in discussione, potrà attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione. Sotto il profilo fiscale, al fine di incentivare le ADR, è stato previsto un credito d’imposta per le Parti in relazione alle spese vive di procedimento ed ai compensi degli avvocati che assistono le parti in mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali.
Ad avviso dello scrivente, un punto non toccato dalla riforma è quello dei compensi dei mediatori, come quello dei Curatori speciali dei minori e dei Curatori delle eredità giacenti, in molti Tribunali decisamente esigui, in rapporto all’effettiva attività svolta. Il riconoscimento di un adeguato trattamento economico ai professionisti mediatori è sicuramente un profilo che il legislatore della riforma non potrà ignorare, al fine di potenziare e rendere sempre più efficace questo strumento di risoluzione delle controversie e dare dignità ad una figura professionale qualificata e attenta alle esigenze di giustizia dei cittadini.