-  Mazzon Riccardo  -  30/01/2015

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE DI SRL: VERSAMENTI DEI SOCI E ACCONTI A LORO FAVORE - Riccardo MAZZON

ancora sul dovere dei liquidatori di redigere il c.d. bilancio di liquidazione

il caso in cui sia prevista una continuazione anche parziale dell'impresa

versamenti ancora dovuti dai soci e acconti sulla liquidazione a loro favore

Nei casi in cui sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, i liquidatori debbono prestare particolare attenzione in quanto, espressamente, è richiesto che:

  • le relative poste di bilancio abbiano una indicazione separata;
  • la relazione indichi le ragioni e le prospettive della continuazione;
  • la nota integrativa indichi e motivi i criteri di valutazione adottati.

Quando, per il pagamento dei debiti sociali, i fondi disponibili risultano insufficienti, i liquidatori possono chiedere, proporzionalmente, ai soci i versamenti ancora dovuti (cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali;

"i versamenti genericamente effettuati dai soci "in conto capitale", ovvero indicati con analoga dizione, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del capitale sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, essendo connotati dalla comune caratteristica di essere destinati ad incrementare il patrimonio della società, senza riflettersi (almeno non immediatamente) sul suo capitale nominale; essi perciò non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto a seguito dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione" (Cass. Civ., sez. I, 30.3.2007, n. 7980, RN, 2008, 1, 176),

i liquidatori possono condizionare la ripartizione degli acconti alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie: la ripartizione di acconti, eventualmente effettuata in spregio a dette disposizioni, implica, a carico dei liquidatori, personale e solidale responsabilità per i danni cagionati ai creditori sociali.




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